27 febbraio 2017
Il “fiocco o nodo” sulle scarpe è elemento individualizzante
A distanza di alcuni mesi dalla precedente ordinanza del 22 aprile 2016, la Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Milano è tornata a pronunciarsi sulla tutela giuridica del “fiocco o nodo” apposto sulla tomaia di un modello di calzature, riconoscendone ancora una volta la natura di elemento individualizzante protetto dalle norme sulla concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c..
La pronuncia del Tribunale meneghino è arrivata ad esito di un procedimento cautelare che ha visto contrapposte una impresa italiana specializzata nella produzione di calzature di fascia alta e due concorrenti straniere, laddove l’impresa italiana ha agito in contraffazione lamentando la ripresa imitativa del “fiocco o nodo” che caratterizza la tomaia di uno dei propri modelli di calzature.
Nel caso di specie, non essendo stata azionata alcuna specifica privativa industriale, la condotta dell’impresa concorrente rimasta in causa è stata valutata soltanto sotto il profilo della concorrenza sleale.
Richiamato il principio pacifico in base al quale non è preclusa l’imitazione delle forme di un prodotto necessaria al raggiungimento di un determinato risultato, mentre la riproduzione di elementi distintivi arbitrari e non essenziali alla funzione tecnica svolta rappresenta un atto di concorrenza sleale, se confusoria in relazione origine imprenditoriale del prodotto, il Tribunale ha riconosciuto la capacità individualizzante al “fiocco o nodo”, affermando che esso «costituisce una caratteristica esteriore, originale, non condizionata dalla funzione, e perciò destinata ad avere una portata distintiva, in quanto è tramite la stessa che il consumatore ricollega il prodotto ad una determinata azienda».
Oltre alla capacità individualizzante, il Tribunale ha ravvisato nel “fiocco o nodo” anche capacità distintiva data dall’accreditamento sul mercato della nuova “forma”, per concludere che il modello della resistente «riproduce in modo sostanzialmente identico l’elemento individualizzante del prodotto» della ricorrente, evocando con immediatezza nel consumatore la stessa impressione generale, poiché «la forma del fiocco è identica a quella della calzatura della ricorrente, sia che si consideri la posizione ove viene apposto rispetto alla scarpa (sulla tomaia), sia che si consideri la sua grandezza (tale da ricoprire, fino a divenire un tutt’uno con, quasi completamente la tomaia), sia , infine, che si consideri la forma stessa dell’annodatura (un fiocco ad orientamento verticale che segue la lunghezza della tomaia)».
Alla luce delle argomentazioni esposte, il Tribunale ha ritenuto quindi la condotta della resistente atto di concorrenza sleale per imitazione servile ai sensi dell’art. 2598 n. 1. c.c..
La presente ordinanza del Tribunale di Milano è un recente esempio di applicazione “in via sussidiaria” delle norme sulla concorrenza sleale che, anche in assenza di una specifica privativa, consentono di tutelare gli elementi individualizzanti, eventualmente anche parti della forma di un prodotto, oggetto di investimento imprenditoriale.
Interessante anche la motivazione addotta in relazione all’accoglimento della domanda di pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo dell’Ordinanza cautelare limitatamente all’home page del sito di parte resistente, ad un quotidiano a diffusione nazione e ad una rivista specializzata del settore, a scelta della ricorrente nella quale viene chiarito come detta misura cautelare «non mira solo a conseguire un effetto riparatorio e sanzionatorio (qual è quello tipicamente della decisone di merito) ma anche rafforzativo delle misure cautelari di inibitoria cui si accompagna; del resto considerato il persistere di forme imitative delle calzature [di parte ricorrente] sul mercato e, dunque, anche avuto riguardo al bilanciamento in punto degli opposti interessi, si ritiene opportuno ordinare tale misura cautelare anche in funzione deterrente».