• Diritti d'autore - Opere letterarie

28 febbraio 2017

Tutela dell’opera biografica e plagio: un caso sulla vita del principe Raimondo Lanza di Trabia

ILARIA GARGIULO

Con sentenza dello scorso 3 febbraio 2017, i Giudici milanesi sono tornati a occuparsi della tutela delle opere di natura biografica e di plagio in un caso che ha visto contrapposti gli autori e gli editori di due libri sulla vita di Raimondo Lanza di Trabia: “Il principe irrequieto. La vita di Raimondo Lanza di Trabia” di Antonino Prestigiacomo (nel seguito, ‘Il principe irrequieto’), biografia pubblicata nel 2006 e “Il grande Dandy. Vita spericolata di Raimondo Lanza di Trabia, ultimo principe siciliano” di Marcello Sorgi (nel seguito, ‘Il grande Dandy’), biografia pubblicata nel 2011.

Gli attori lamentavano il plagio da parte di Sorgi consistente nell’indebita ripetizione della struttura narrativa e di molteplici contenuti presenti nel testo di Prestigiacomo. I convenuti, contestando le pretese attoree, negavano - in particolare - la tutela autoriale de ‘Il Principe Irrequieto’ in quanto priva di carattere creativo.

In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto che ‘Il principe irrequieto’ è certamente un’opera protetta dal diritto d’autore in quanto nuova ed originale e, più precisamente, in quanto si tratta del “risultato personale dell’armonizzazione di fatti veri, anche storici, e fatti verosimili, organizzati e rielaborati stilisticamente con una tecnica particolare”. Le opere biografiche quindi, così come gli articoli di giornale e le interviste, sono tutelabili ai sensi del diritto d’autore in presenza di un livello anche minimo di creatività, da individuare nelle modalità di realizzazione dell’opera volta a far emergere la personalità del personaggio di cui si narra.

La tutela autoriale cadrà sulle scelte formali e sulle tecniche redazionali/stilistiche attraverso cui l’autore veicola i fatti noti, i quali - al contrario - non sono monopolizzabili. Ed è proprio in base al confronto di tali elementi “formali” che il Tribunale ha ritenuto di escludere il plagio nel caso in esame, trattandosi di opere (ciascuna singolarmente tutelabile) che certamente hanno in comune il protagonista e molti degli eventi narrati ma si differenziano sotto numerosi aspetti ed appartengono a generi letterari parzialmente diversi.

L’opera di Prestigiacomo ha un carattere maggiormente “cronistico-giornalistico” in cui l’autore si dilunga in digressioni storiche alternate da interviste del protagonista trasfuse nel testo e descritte nel dettaglio; quella di Sorgi, invece, propone una versione romanzata della vita di Raimondo Lanza tramite un racconto in terza persona in cui episodi biografici del protagonista e avvenimenti storici si intersecano tra loro.

La legge sul diritto d’autore protegge tanto la forma esterna di un’opera quanto quella interna, cioè la struttura e gli elementi caratteristici in cui si estrinseca la creazione. Nel caso in esame, il confronto tra le opere è stato effettuato proprio distinguendo tra plagio formale o esterno, che si configura nella “pedissequa indebita ripresa delle soluzioni formali già adottate dal soggetto plagiato” e il plagio sostanziale o interno, che si configura invece nella “ripetizione della medesima struttura complessiva, della selezione e del collegamento logico, non solo temporale, delle varie fonti”.

Per entrambe le fattispecie, il Tribunale ha ribadito la necessità di un confronto in termini “qualitativi” (e non “quantitativi”) dell’apporto creativo dell’opera successiva rispetto alla creazione precedente, seguendo il principio per cui il plagio deve escludersi in “presenza di un riconoscibile apporto creativo, pur minimo, che può individuarsi anche solo nella mera forma soggettiva di espressione di un’idea (cfr. Cass. N.20925/2005)”.

Con particolare riferimento alle opere letterarie, quindi, non rileverà il conteggio delle pagine identiche o delle singole varianti quanto invece la “valutazione dell’impatto di queste ultime sull’economia complessiva dell’opera”. Tale principio potrebbe essere applicato facilmente anche ad altre tipologie di opere biografiche quali, ad esempio, quelle cinematografiche o audiovisive. 

 


Avv. Ilaria Gargiulo
Studio Legale Milalegal - Mina Lanfranconi & Associati