Recentemente in rete sono circolate notizie in cui si paventa il fatto che il sistema brevettuale potrebbe essere superato da un sistema fondato sulla Blockchain. Quest’ultimo è un database distribuito che sfrutta la tecnologia peer-to-peer e originariamente nato per registrare le transazioni fatte in Bitcoin, ma che ora si sta espandendo in molti altri settori.

Tra questi, qualcuno ha ipotizzato anche quello della tutela delle idee…

Ma come potrebbe funzionare?

Attualmente, il sistema dei brevetti si fonda su una sorta di “contratto” tra il titolare della privativa e la collettività di una Nazione volto a garantire al titolare un’esclusiva sull’invenzione per una durata predefinita al termine della quale i contenuti tecnici dell’idea divengono pubblicamente disponibili per il progresso della società.

In alternativa, l’avente diritto al brevetto può anche scegliere di non brevettare mantenendo il segreto industriale all’interno della propria azienda (che non è facile da preservare) in modo da prolungare la durata della protezione potenzialmente anche fino a tempo indeterminato. Ovviamente tale scelta è efficace solamente laddove un’analisi del prodotto venduto non consenta di risalire al concetto innovativo contenuto all’interno del prodotto stesso (es. invenzioni chimiche o software).

Una terza strada, che tuttavia non conferisce protezione, è quella di divulgare l’invenzione al pubblico in modo da evitare che terzi la possano brevettare (dal momento che diventa parte della tecnica nota). Tuttavia, tale strada non conferisce alcuna esclusiva al titolare lasciando aperta la possibilità per i concorrenti di copiare.

L’utilizzo ipotizzato della Blockchain nei brevetti è un mix tra le ultime due strade. In altre parole, la Blockchain realizzerebbe una divulgazione “ristretta” sul database distribuito in modo da certificare l’appartenenza di un’invenzione ad una persona, ma senza divulgarne gli aspetti tecnici.

In particolare, questo metodo potrebbe essere ottenuto tramite la combinazione di due caratteristiche che derivano dalla Blockchain: l’hashing e la proof of existence.

Il primo è un processo che consente di conferire ad un documento un’impronta digitale unica che viene cambiata ad ogni modifica del documento, mentre la seconda riguarda l’inserimento di questa impronta sulla catena di controllo della Blockchain in cui viene “registrata” la prova del fatto che tale impronta è esistita in un dato momento. Anche se inizialmente può sembrare una soluzione brillante, in realtà questo sistema nasconde diverse insidie che non conferiscono alcuna certezza né protezione all’inventore.

Innanzitutto, non vi è protezione alcuna verso potenziali copiatori in quanto l’oggetto ideato può essere liberamente riprodotto da chiunque, ad esempio dopo che il prodotto stesso è stato immesso sul mercato (fatti salvi i pochi casi in cui dal prodotto non si riesce a risalire all’invenzione – chimica o software). Il mero fatto di certificare di essere il primo ideatore, in un certo tempo, di un prodotto non da diritto ad alcuna esclusiva di utilizzo.

Inoltre, si consideri che gli inconvenienti potrebbero anche aggravarsi in quanto un terzo potrebbe anche brevettare la soluzione innovativa dell’inventore originario, senza che quest’ultimo abbia la possibilità di annullare tale brevetto con facilità in quanto i contenuti tecnici dell’idea non erano pubblicamente disponibili prima della data di deposito del brevetto e quindi non è dimostrabile (viene pubblicata solo l’“impronta”) .

Infine, va notato che affidare la protezione di un documento importante a piattaforme o server web al di fuori del controllo del titolare dell’invenzione è sempre molto rischioso date le continue fughe di informazioni e attacchi informatici che si verificano di continuo. Pertanto, la Blockchain non è da considerarsi come una soluzione di protezione di un’invenzione, ma solamente come uno strumento per dimostrarne, al massimo, la data di prima realizzazione.

Ancora una volta il brevetto rimane lo strumento attualmente più sicuro per ottenere sia un’esclusiva che una prova della data di prima realizzazione dell’invenzione.