27 luglio 2017
E’ plagio o contraffazione una scultura che presenta i “tratti essenziali” delle opere di un artista?
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’Impresa, si è recentemente pronunciato sulle rivendicazioni avanzate da un noto scultore, Giacomo Sparasci (Lecce, 23 ottobre 1956), che lamentava come la realizzazione e l’istallazione di una scultura nel Comune di Casorezzo (MI) costituisse violazione dei propri diritti morali e patrimoniali d’autore.
L’artista si era rivolto al Tribunale esponendo come la società specializzata nel trattamento di un particolare tipo di acciaio a cui si rivolgeva da anni per la realizzazione delle proprie sulture gli avesse proposto la realizzazione di un’opera ispirata a una sua opera precedente (dal titolo “Memoria dell’acqua”) per una delle rotatorie del comune di Casorezzo. L’artista, il cui lavoro si era interrotto dopo aver realizzato e consegnato alla società i primi bozzetti e disegni per tale scultura, aveva scoperto che una copia integrale dell’opera era stata tuttavia realizzata dalla stessa sulla base dei suoi disegni e posta in uno slargo del Comune. La convenuta affermava invece che la scultura era stata progettata da un suo dipendente e realizzata “senza alcun apporto da parte del sig. Sparasci” e che, in ogni caso, fosse nuova e originale e non paragonabile all’arte dello Sparasci.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha riconosciute fondate le pretese dello scultore, rilevando come il “sig. Sparasci possa essere considerato a pieno titolo un “artista”, le cui opere sono connotate da un linguaggio formale che mostra “elementi compositivi ricorrenti, che fanno dell’insieme delle opere dell’artista un complesso ben individuabile e assolutamente originale nel panorama della scultura contemporanea” e ha accertato come l’opera contestata “costituisca un plagio delle opere dell’attore, presentando quella medesima individualità rappresentativa che connota il repertorio dell’artista”.
Nel condannare la convenuta e il Comune di Casorezzo, il Tribunale ha colto l’occasione per ribadire e precisare la differenza tra “plagio e “contraffazione”, definendo “contraffazione” ogni sfruttamento illecito del diritto patrimoniale dell’autore (ma non anche del diritto di paternità dell’opera), e “plagio”, la violazione del solo diritto morale di paternità dell’opera. La corte ha rilevato come sia frequente utilizzare anche il solo termine plagio per indicare un fenomeno più ampio della contraffazione (siccome implicante l’appropriazione della paternità dell’opera), che tuttavia nella maggior parte dei casi lo presuppone ma non lo configura, e ha evidenziato come anche alla luce della giurisprudenza “In definitiva, ciò che rileva ai fini della configurabilità di una condotta di plagio-contraffazione è che nell’opera plagiante siano riconoscibili i medesimi “tratti essenziali” dell’opera plagiata, che compongono quella “individualità rappresentativa” che rende riconoscibile lo stile di quello specifico artista nel panorama in cui opera”.
Il Tribunale ha condannato le convenute a rimuovere e distruggere la scultura, restituire a Giacomo Sparasci i propri disegni e bozzetti ancora detenuti dalla società, e a rifondere allo scultore il danno morale patito per tale plagio, oltre alla pubblicazione del dispositivo sulla stampa locale. Non ha invece ritenuto sussistente un danno economico, in quanto la società ha realizzato il manufatto senza ricevere alcun corrispettivo e anche il Comune non avrebbe potuto sostenere alcuno esborso per la realizzazione di tale opera, cosicché non sussisterebbe alcun pregiudizio per mancato guadagno in capo all’artista.
Si tenga presente che non sono ancora scaduti i termini per l’appello e la decisione di primo grado potrebbe essere modificata all’esito del giudizio di secondo grado.