• Marchi di forma e marchi tridimensionali

7 settembre 2017

Il vino in borsetta: il valore sostanziale nel marchio 3-D

ALESSIA RIZZOLI


Originale, davvero, l’idea di utilizzare la forma di una borsetta come contenitore per il vino. Ma le belle idee spesso non restano impunite. E così è accaduto che ne è nata una controversia nel nostro pese in cui i diritti vantati su quella idea da una azienda svedese, la OENOFOROS AKTIEBOLAG, sono stati messi in discussione da una concorrente nazionale sotto il profilo del marchio tridimensionale e del design.

Il primo aspetto è incentrato sulla interpretazione del ‘valore sostanziale della forma’ (per la questione del design e dei requisiti della sua tutelabilità si rinvia ad un successivo commento "Il vino in borsetta: l’impressione dell’utilizzatore informato", di prossima pubblicazione).

"OENOFOROS", attiva nel settore vinicolo, è titolare del seguente marchio tridimensionale per i prodotti delle classi 16 (box e contenitori di carta e plastica) e 33 (bevande alcoliche tranne le birre)

 

 ed ecco i contenitori per vino come commercializzati (si noti anche la presenza del marchio VERNISSAGE):

OENOFOROS citava in giudizio avanti il Tribunale di Venezia, la CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SOAVE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ("Cantina di Soave") chiedendo di accertare e dichiarare per l’intera Unione Europea l’illiceità dell’impiego di confezioni di vino, dei MODELLI A, B, C (sotto riprodotti), e di ogni altra confezione per vino e prodotti design affini che consistesse nella forma di una borsa da donna.

 

MODELLO A

MODELLO B

MODELLO C

Cantina di Soave si costituiva chiedendo in via principale di respingere tutte le domande avversarie e in via riconvenzionale la nullità della registrazione del marchio tridimensionale di Oenoforos in quanto in contrasto con l’art. 7, par. 1, lett. e) iii) del Reg. n. 207/09/CE e/o in contrasto con l’art. 7, par. 1, lett. e) i) del medesimo regolamento, ovvero in quanto forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Con sentenza n. 2306/2015, depositata in data 21 luglio 2015, il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda riconvenzionale di nullità del marchio tridimensionale di OENOFOROS.

La sentenza (pag. 8) ha analizzato, prima di tutto, quella che è la ratio della norma, ovvero "impedire la monopolizzazione come marchio di valenze della forma diverse ed ulteriori rispetto a quelle distintive che diano un vantaggio concorrenziale sul piano sostanziale".

Ha precisato che "nella nozione di forma rientra anche la confezione, tanto più se si tratta di prodotti privi di forma intrinseca".

La conclusione è stata che (pag. 9): <<la disposizione in esame impedisce la registrazione di quelle forme che incidono in maniera determinante, ed appunto "sostanziale", sulla motivazione dell’acquisto i.e. di quelle forme che inducono il consumatore all’acquisto del prodotto al punto che non lo avrebbe acquistato se non avesse avuto quella determinata forma>>.

Riportando i principi al caso di specie (pagina 11): "La forma prescelta per le scatole contenenti il vino commercializzato, proprio per l’originalità dell’idea di associare un vino ad una borsa da donna, più che ricollegare il prodotto ivi contenuto alla società che lo commercializza, calamita l’attenzione del consumatore per la sua propria forza attrattiva e la concentra sulla confezione". 

Un riscontro obiettivo della rilevanza sostanziale della forma è stato ritenuto il documento costituito da un articolo comparso su "Agrisole", periodico dei professionisti del settore agricolo e del comparto agroalimentare della testata "Il Sole 24ore" ove si attribuisce il successo commerciale del prodotto di Oenoforos alla confezione. Vi si legge: "quando l’abito…fa il monaco. E’ la metafora forse più appropriata per spiegare il clamoroso successo delle vendite di un blend Cabernet Sauvignon proposto da un importatore svedese …".  

La sentenza è chiara: "nel caso di specie, peraltro, non può sostenersi che a condizionare l’acquisto della confezione di vino commercializzato da Oenoforos sia la forma in quanto segno distintivo e per la sua valenza di messaggio invece che la forma in sé. Non vi sono elementi, infatti, per ritenere che la forma registrata da Oenoforos come marchio sia espressiva di un messaggio prevalente sulla forma e sia tale da condizionare la decisione di acquisto in quanto messaggio". Ed ancora: "è poi una affermazione priva di prova dire che la forma in esame esprime uno stile fortemente riconoscibile e comunichi un messaggio distintivo di marca tale da incidere in quanto tale sull’apprezzamento del pubblico" (pag. 12).

Puntuale e doverosa la precisazione che "la presenza della scritta "VERNISSAGE" non vale ad attribuire validità al marchio qui considerato nella sua portata di marcio di forma".

Sul punto, la Corte d’Appello (sentenza n. 1230/2017 pubblicata il 09/06/2017) ha confermato la decisione, condividendo l’iter argomentativo del Tribunale ed evidenziando altresì che: <<L'espressione "valore sostanziale" non può che riferirsi ad un valore estetico, poiché «l'altro valore possibile, quello utilitario, è assorbito dalla seconda ipotesi». Per "forma che dà un valore sostanziale al prodotto", si intende quella il cui pregio modifica l'identità di un prodotto ex se, in quanto ne aumenta il valore merceologico, senza però mutarne la funzione ontologica. Il campo di protezione del marchio è quello del segno del prodotto, mentre il campo del modello ornamentale è quello del prodotto in sé. Il marchio, ancorché "di forma", deve presentarsi in qualche misura estrinseco al prodotto, e perciò distinguibile; il marchio "tridimensionale", in cui la funzione distintiva è affidata alla forma del prodotto, è valido quando sia costituito da una forma non consueta, ma arbitraria o di fantasia, cui siano estranei computi estetici o funzionali o, comunque, di utilità particolare. Tale tutela può applicarsi solo ove la rilevanza estetica della forma non raggiunga un grado tale da doversi ritenere configurati quegli speciali ornamento o attività per la cui tutela il legislatore ha predisposto la disciplina dei modelli industriali, di utilità o di ornamento>>.

Colgono nel segno le decisioni che ritengono che quella forma abbia una forza determinante per indurre il consumatore all’atto d’acquisto del prodotto. Personalmente, la trovo talmente originale e divertente, che comprerei il prodotto solo per fare scena con gli amici a cena, e non mi preoccuperei più di tanto di che vino contiene.


Avv. Alessia Rizzoli
avv.alessia@rizzoli.pro