• Marchi di forma e marchi tridimensionali

15 settembre 2017

Il vino in borsetta: l’impressione dell’utilizzatore informato

ALESSIA RIZZOLI

Come anticipato nel precedente commento già pubblicato "Il vino in borsetta: il valore sostanziale nel marchio 3-D", l’idea di mettere del vino in una borsetta fa sorge anche il problema se esistono o meno i presupposti per la sua protezione.

Questo secondo commento ha per l’appunto lo scopo di approfondire il concetto di carattere individuale e della novità, così come discusso nella stessa controversia tra le parti che ha riguardato l’altro aspetto del marchio.

Cantina di Soave, citata in giudizio da Oenoforos, chiedeva in via riconvenzionale la nullità delle sue registrazioni comunitarie come design in quanto prive dei requisiti di cui all’art. 4 del Reg. n. 6/2002 CE del 12 dicembre 2001, ovvero prive del requisito di novità o comunque del carattere individuale in quanto anticipate dal deposito come disegno o modello comunitario, da parte della società E. & J. Gallo Winery, di un imballaggio per bevande alcoliche a forma di borsa da donna. Tale confezione aveva vinto alla fiera internazionale di Londra il premio come “Best Packaging and Design”.

Registrazioni come disegno/modello di Oenoforos (definite nel prosieguo come 0001 e 0002) 

                                         

MODELLO DI GALLO (come registrato e come utilizzato)      

                                       

Il Tribunale di Venezia (sentenza n. 2306/2015, depositata il 21 luglio 2015) ha escluso la nullità in quanto ha ritenuto che l’impressione generale provocata nell’utilizzatore informato dai modelli di Oenoforos e da quello di E&G Gallo Winery fosse diversa: "poiché, quanto alla forma, pur essendo accomunati dalla forma trapezoidale, i modelli di Oenoforos hanno contorni squadrati mentre quello di E&G Gallo Winery ha profili arrotondati. Il modello di Oenoforos n. 001645664-0002 presenta, inoltre, decori che lo differenziano ancor più dal modello E&G Gallo Winery" (pag. 15). Le considerazione svolte con riguardo al requisito della novità venivano ritenute rilevanti anche ai fini del requisito del carattere individuale, ritenuto sussistente.

Di diverso avviso la Corte di Appello (sentenza n. 1230/2017. pubblicata il 9 giugno 2017), che ha dichiarato la nullità del modello 0001 di Oenoforos (quello privo di decori):

"La confezione della Gallo presenta caratteristiche molto simili a quella (modello 001645664-0001) per le quali la società appellante ha ottenuto la registrazione avendo con esse in comune la forma trapezoidale, un lembo ed una patta che si sovrappone al livello frontale coprendone poco meno della metà e la chiusura con la fibbia rettangolare.  Il solo elemento di diversità rappresentato dai contorni squadrati in luogo di profili arrotondati non vale ad escludere nell’utilizzatore informato quella medesima impressione generale trattandosi di dettagli irrilevanti. La forma della quale si invoca la tutela non può pertanto essere protetta ai sensi della normativa sui modelli in quanto priva del carattere della novità".

Ha ritenuto nuovo e quindi valido il modello 0002:

"A conclusioni diverse si deve giungere relativamente all’altro modello Oenoforos quello con decori quali il motivo a scacchiera sulla patta e sul corpo del contenitore, in colori nero, senape e giallo, la fibbia rettangolare e gli angoli rinforzati di colore scuro. Ad esso va infatti riconosciuto l’elemento della novità rappresentata da raffinate decorazioni non presenti nei modelli precedenti ed il carattere dell’individualità trattandosi di una forma raffinata che reca una sofisticata impressione visiva rispetto ai modelli divulgati in precedenza".

La decisione di primo grado ha, poi, accolto la domanda di contraffazione, con riferimento solo al MODELLO A di Cantina di Soave, in quanto ha ritenuto sussistente un’interferenza con il modello 0002 di Oenoforos (ha escluso un’interferenza rispetto al modello 0001, quello senza decori).

MODELLO A

Di senso contrario la Corte d’Appello che ha accolto la domanda riconvenzionale di Cantina di Soave, rilevando, sul confronto tra i modelli delle parti:

<<Da un tale raffronto, che si ricorda va effettuato con l’occhio dell’utilizzatore informato cioè di un consumatore attento e quindi conoscitore di quello specifico settore di mercato, in grado di cogliere le differenze che un consumatore medio non è in grado di percepire, si rilevano delle differenze in grado di escludere il profilo contraffattorio. I due modelli sui quali sono intanto impresse due differenti scritte “Vernissage” e “Volere” espressioni che non hanno alcuna assonanza fonetica presentano poi una diverso motivo grafico (motivo a scacchiera nell’uno e motivo trapuntato nell’altro) diverso sistema di chiusura rappresentato in uno da una fibbia rettangolare e dall’altro chiusura a bottoncino ed infine differenti dimensioni (notevolmente più piccola quella della Cantina di Soave in grado di contenere la metà del vino rispetto a quella commercializzata dalla società svedese). Diversità che nel loro insieme producono un'impressione generale diversa da quella suscitata dal quello coperto da privativa e consentono di escludere quel rischio di associazione fra i due segni che le norme a tutela della privativa mirano ad evitare>>.

Certo che l’altalena dei giudizi tra primo e secondo grado, e tra un design e un altro fa pensare come la via per raggiungere un’apprezzabile certezza giuridica su come intendere l’impressione generale dell’utilizzatore informato pare ancora lunga.

 


Avv. Alessia Rizzoli
avv.alessia@rizzoli.pro