• Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

6 ottobre 2017

Brexit: la Commissione Europea si esprime in merito alla tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale

DAVIDE SCAVUZZO

Nell’ambito dei rapporti tra il Regno Unito e l’Unione Europea, uno dei settori in cui la Brexit provocherà incertezza riguarda la protezione che il Governo britannico garantirà a determinati diritti di proprietà intellettuale, al trattamento delle domande per conseguirli ed al loro esaurimento.

Pertanto, alla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea, la Commissione ritiene che alcuni principi generali dovranno essere applicati conformemente al diritto europeo, così come interpretati dalla Corte di Giustizia.

In vista del quarto round di negoziati per la Brexit, la Commissione Europea ha pubblicato un nuovo documento su questo tema. Il documento fa riferimento ai seguenti punti:

  1. Diritti di proprietà intellettuale aventi carattere unitario (marchio comunitario, design comunitario, brevetto per varietà vegetali). I titolari di tali diritti all’interno dell’Unione dovrebbero continuare a poter godere nel Regno Unito della medesima tutela loro conferita in base al diritto europeo. Tale tutela si estende anche alle indicazioni geografiche protette, alle denominazioni di origine protette e alle altre indicazioni protette dei prodotti agricoli (specialità tradizionali garantite e indicazioni tradizionali dei vini), come garantite dal diritto dell’Unione prima della data di uscita. Ciò dovrebbe avvenire in maniera automatica e senza comportare costi per i titolari di tali diritti; inoltre, ogni onere amministrativo a carico di essi dovrebbe essere mantenuto al minimo. Nell’attuare tale principio, il Regno Unito dovrebbe determinare le date di rinnovo, rispettare i principi di priorità e preesistenza ed adattare i requisiti di “uso effettivo” e di “reputazione” ai casi specifici.

  2. Domande di diritti di proprietà intellettuale avente carattere unitario. I diritti connessi a tali domande non dovrebbero essere perduti o pregiudicati. Nello specifico, la Commissione ritiene che quando una domanda avente ad oggetto il conseguimento di un diritto di proprietà intellettuale avente carattere unitario sia stata presentata ad un organismo dell’Unione prima della data di recesso, e tale domanda sia ancora pendente, il richiedente dovrebbe mantenere il beneficio di qualsiasi priorità a lui spettante, anche allorché la domanda sia stata depositata dopo la scadenza del diritto di proprietà intellettuale equivalente nel Regno Unito.

  3. Certificati di protezione complementare. Dopo la data di recesso, dovrebbe continuare ad essere possibile ottenere un certificato di protezione complementare, o una proroga della durata di un certificato di protezione complementare, se la domanda è stata presentata ad un’autorità britannica prima del recesso, e la procedura amministrativa per il rilascio del certificato in questione o per la sua estensione sia pendente a tale data.

  4. Tutela giuridica delle banche dati. La protezione conferita ai titolari di banche dati protette ai sensi della Direttiva 96/6/CE dovrebbe continuare ad essere garantita anche dopo la data di uscita. Il Regno Unito non dovrebbe inoltre escludere i cittadini europei e le imprese dell’Unione Europea dalla tutela giuridica delle banche dati nel Regno Unito per motivi di nazionalità o stabilimento.

  5. Esaurimento dei diritti. L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea non dovrebbe interferire con l’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale. Ciò comporta che i diritti esauriti nel territorio dell’Unione Europea prima della data di recesso dovrebbero, dopo tale data, rimanere esauriti sia nel territorio dell’UE che nel territorio britannico. Le condizioni per l’esaurimento relativo ai diritti di proprietà intellettuale dovrebbero rimanere quelle stabilite dal diritto dell’Unione. Ad esempio, per quanto riguarda i marchi, i diritti conferiti dal marchio per vietare la sua utilizzazione in relazione ad un bene immesso nel mercato europeo con il consenso del titolare prima del recesso rimarranno esauriti.

Al fine di facilitare l’attuazione di tali principi, la Commissione ritiene che l’accordo di recesso dovrebbe prevedere un’adeguata cooperazione per il trasferimento dei dati pertinenti tra le entità incaricate dei registri dei diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito e nei rimanenti Stati Membri.

 


Dott. Davide Scavuzzo - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Fonte: dejalexonbrexit.eu