• Brevetti per invenzione

25 settembre 2023

La “controriforma” della disciplina delle invenzioni universitarie e le altre novità normative in materia di brevetti [abstract]

di Cesare Galli (*)

Le norme più importanti della legge 24 luglio 2023, n. 102, sono quelle che prevedono la “controriforma” della disciplina delle invenzioni dei dipendenti delle Università e delle istituzioni pubbliche di ricerca, con l’attribuzione alle istituzioni di appartenenza del diritto al brevetto, loro sottratto nel 2001 dalla Legge 18 ottobre 2001, n. 383 (cosiddetta “Tremonti-bis”, o “legge dei cento giorni” del secondo Governo Berlusconi), che aveva introdotto nell’allora legge invenzioni un art. 24-bis, in base al quale il diritto di brevettare le invenzioni realizzate da dipendenti di Università ed enti pubblici di ricerca veniva sempre attribuito ai dipendenti medesimi, anche quando l’attività inventiva rientrava nelle loro mansioni contrattuali, anziché all’ente di appartenenza, cui andava solo una quota percentuale dei proventi di sfruttamento delle invenzioni stesse.

Tutto ciò in deroga alla regola opposta, valida per ogni altro dipendente, privato e pubblico, che assegna i diritti sulle invenzioni realizzate dai dipendenti all’ente di appartenenza nell’adempimento del proprio rapporto di lavoro, salvo naturalmente riconoscere all’inventore il diritto “morale” di essere indicato come autore dell’invenzione e – solo in determinati casi – un “premio”, commisurato al valore dell’invenzione, alla sua posizione nell’impresa e al maggiore o minore merito dell’inventore stesso nel realizzarla.


La revisione 2023 del Codice della Proprietà Industriale: una visione di insieme

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 23 agosto scorso è entrata in vigore la legge 24 luglio 2023, n. 102, di riforma del Codice della Proprietà Industriale. Con questa legge, che si collega al disegno di legge approvato dal Governo Draghi il 6 aprile 2022[1] e poi ripresentato in un testo identico alle nuove Camere, il Codice della Proprietà Industriale è tornato a formare oggetto di un’opera organica di revisione, ancorché di portata molto limitata, dopo i plurimi interventi episodici effettuati nel corso della precedente legislatura, che, con un’unica notabile eccezione (l’introduzione dei brevetti IT-PCT, ossia la possibilità di aprire anche una procedura nazionale di brevettazione sulla base di una domanda internazionale di brevetto PCT[2]), hanno sempre avuto un carattere contingente e spesso scopertamente populista, come nel caso della disciplina dei cosiddetti “marchi storici”[3], varata sotto la pressione mediatica del caso Pernigotti (e poi fortunatamente svuotata di gran parte del suo contenuto l’anno successivo, con un secondo intervento non meno contingente del primo), e di quella della licenza obbligatoria per emergenze sanitarie nazionali[4], sulla quale ritorneremo, introdotta lo scorso anno sotto la pressione delle (infondate) polemiche contro il sistema brevettuale sviluppatesi dopo il lancio dei vaccini anti-Covid (che proprio grazie al sistema brevettuale e agli incentivi per le imprese che esso realizza sono giunti a tempo di record[5]).     

Questa revisione s’inquadra nel programma di “Riforma del sistema della proprietà industriale”, indicato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)[6], ed anche se è ancora molto lontano dal “definire una strategia pluriennale per la proprietà industriale, con l’obiettivo di conferire valore all’innovazione e incentivare l’investimento nel futuro”, come è appunto previsto dal PNRR, certamente ha nei brevetti il suo focus, con la previsione del possibile cumulo tra la protezione offerta dal brevetto nazionale e quella derivante da quello europeo, unitario o meno e soprattutto con l’abolizione del cosiddetto professor privilege e nel nuovo ruolo conferito alla ricerca universitaria, attraverso la riforma dell’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale e l’introduzione di un art. 65-bis, diretto alla valorizzazione delle invenzioni frutto della ricerca pubblica, di cui viene restituita alle Università e agli altri enti pubblici di ricerca la piena titolarità: il che apre la strada alla possibilità per le nostre istituzioni di ricerca di competere a livello globale sul mercato delle ricerche su commessa.

La lista delle modifiche introdotte è però molto più lunga: si va da una serie di semplificazioni e chiarimenti in materia di procedure amministrative di concessione dei titoli di proprietà industriale e di opposizione alla registrazione dei marchi, all’innalzamento della sanzione amministrativa per “Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato” di cui all’art. 127, comma 2° c.p.i.; dall’abbreviazione da 90 a 60 giorni del periodo di c.d. segretazione militare delle domande di brevetto per invenzione e modello di utilità e di topografie a semiconduttori, alla riduzione da 40 a 30 giorni dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei Ricorsi; dall’inclusione espressa dei casi di “evocazione” (in sostanza, l’agganciamento alla notorietà di essi) delle DOP e IGP nel novero di quelli che impongono il rifiuto di registrazione di un marchio, all’estensione anche a questo caso (e agli altri di interferenza con DOP e IGP) della procedura di opposizione, attivabile dai “soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto … il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”.

In effetti gran parte delle novità apportate dal nuovo provvedimento normativo sono riconducibili ad alcune delle proposte contenute nelle linee del Piano Strategico sulla Proprietà Industriale per il triennio 2021-2023[7], adottato dopo un’ampia consultazione che ha interessato sia le associazioni imprenditoriali e di categoria, sia l’Università e che è a sua volta coerente con il Piano d’Azione sulla Proprietà Intellettuale varato nel novembre 2020 dall’Unione Europea[8], volto a delineare gli interventi necessari perché il sistema industriale europeo e in particolare le Piccole e Medie Imprese (PMI) possano servirsi di questi diritti, considerati come un fattore chiave della ripresa economica nel dopo-Covid ed in particolare di una crescita sostenibile[9] tanto sul piano ambientale, che su quello sociale, culturale ed economico.  

[omissis]


[1] Disegno di Legge n. 1850.

[2] Art. 32 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), come convertito nella legge del 28 giugno 2019, n. 58.

[3] Art. 31 del citato D.L. n. 34/2019. Per un commento critico delle misure concernenti la proprietà intellettuale contenute in questo provvedimento normativo, rinvio al mio Decreto Crescita: i discutibili interventi del Governo in tema di proprietà intellettuale, in Filodiritto, 1° luglio 2019, in cui esamino anche l’introduzione dei divieti di registrazione per “i segni riconducibili alle forze dell’ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani” e per le “parole, figure o segni lesivi dell’immagine o della reputazione dell’Italia”.

[4] Art. 56-quater della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

[5] In argomento si vedano i contributi di Galli, Il diritto di proprietà intellettuale di fronte alle sfide della pandemia, in Il Dir. Ind., 2021, pp. 221 e ss. e Massimino, Vaccini, brevetti e Big Pharma tra profitto, sostenibilità e diritto alla salute, in Il Dir. Ind., 2021, pp. 232 e ss..

[6] Il testo aggiornato del PNRR. Degli interventi in materia di proprietà industriale si parla a p. 106 del Piano. 

[7] D.M. 23 giugno 2021 ("Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale").

[8] Comunicazione della Commissione UE COM (2020) 760Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE-Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE.

[9] Per la sottolineatura del ruolo della proprietà intellettuale nella transizione ecologica rimando a Galli, Diritti di proprietà intellettuale per la crescita sostenibile, 2020
 


Prof. Avv. Cesare Galli
Prof. Ord. di Diritto Industriale, Università di Parma - Studio IP Law Galli, Milano         



(*) Il testo integrale dell'articolo è disponibile nel Numero SpecialeLa riforma del Codice della Proprietà industriale - Primi commenti e confronto tra vecchie e nuove norme” della Rivista "Tendenze e Sviluppi di Diritto Industriale", edito da Sprint Soluzioni Editoriali con la collaborazione di INDICAM, nel quale sono pubblicati i seguenti contributi:

Avv. Silvia Di Virgilio - Studio legale LexAroundMe

Dott.ssa Giovanna Del Bene - THINX Intellectual Property Protection

Avv. Annalisa Spedicato - Avvocato esperto in IP, ICT e Privacy

Avv. Michele Franzosi e Avv. Ottavia Raffaelli - Rucellai&Raffaelli Studio Legale

Avv. Emidia Di Sabatino - The Legal Match

Avv. Duilio Cortassa - LJLEX Studio legale

Avv. Luca Rinaldi e Dott.ssa Eleonora Maroni - Studio legale internazionale Gianni & Origoni

Prof. Avv. Cesare Galli - IP LAW GALLI

Dott. Massimo Barbieri - Politecnico di Milano - Technology Transfer Office (TTO)

Avv. Prof. Stefano Sandri