• Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

23 aprile 2026

Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali: pubblicato il decreto legislativo di adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/2411

Con la pubblicazione nella G.U. del 22 aprile 2026, n. 88 del decreto legislativo di "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali", dal 7 maggio 2026 sarà pienamente operativo in Italia il nuovo sistema europeo di tutela delle IGP UE non-agri.


Le IGP per i prodotti artigianali ed industriali (IGP non-agri) rappresentano un nuovo titolo di proprietà industriale e sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2023/2411, che ha introdotto in tutti gli Stati membri regole certe ed omogenee finalizzate a proteggere ed elevare ulteriormente la qualità dei prodotti artigianali ed industriali in tutta l’Unione Europea. Tale Regolamento, la cui applicazione decorre dal 1° dicembre 2025, ha inteso integrare la protezione UE già esistente per le IG nel settore agricolo, adottando un approccio similare anche per la protezione dei prodotti artigianali e industriali.

Con il presente Decreto legislativo 2 aprile 2026, n. 51 si dà attuazione all’articolo 25 della L. 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), che reca la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della citata legge, un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/2411, indicando i criteri cui il legislatore delegato deve attenersi e la dotazione finanziaria e organica necessaria per la sua attuazione.

Il D.Lgs. 51/2026, in vigore dal 7 maggio 2026 si compone di 27 articoli suddivisi nei seguenti titoli:

  • Titolo I - PRINCIPI GENERALI (artt. 1-2)
  • Titolo II - INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE (art. 3)
  • Titolo III - FASE NAZIONALE DELLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE (artt. 4-16)
  • Titolo IV - PROCEDURA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE E DI CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE (artt. 17- 18)
  • Titolo V - CONTROLLI E MONITORAGGIO (artt. 19-20)
  • Titolo VI - ADEGUAMENTO DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE E AMMINISTRATIVO (artt. 21-23)
  • Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI (artt. 24-27)

 

L'art. 3 del decreto individua quale autorità competente per la fase nazionale di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, il Ministero delle imprese e del made in Italy  (MIMIT) che opera attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi (DGPI-UIBM). Lo stesso Ministero è inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione e al ritiro della domanda di registrazione.

Il Capo I del titolo III disciplina le modalità con le quali devono essere presentate e valutate le domande di registrazione delle indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali.

Tutte le domande, istanze e documenti devono essere trasmesse esclusivamente tramite il portale telematico della DGPI‑UIBM, che fornisce le relative specifiche tecniche. All'atto del deposito, la DGPI-UIBM rilascia una apposita ricevuta, con numero di riferimento e data.

La domanda deve essere presentata dal richiedente legittimato, indicando il proprio domicilio eletto per tutte le comunicazioni.

Per quanto riguarda il contenuto della domanda di registrazione, secondo quanto prescritto dal citato Regolamento UE, questa dovrà comprendere il disciplinare di produzione, il documento unico e il documento di accompagnamento.

Una volta ricevuta la domanda, la divisione competente verifica preliminarmente ricevibilità e completezza. Se la documentazione è formalmente corretta, viene trasmessa alla Regione o alle Regioni interessate, che devono esprimere un parere sui requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal regolamento UE.

Trascorsi 45 giorni, anche in assenza del parere regionale, la divisione procede alla valutazione della richiesta di registrazione dell'indicazione geografica.

L'esame istruttorio da parte della divisione competente deve essere completato nel termine di 60 giorni dal deposito della domanda.

In caso di mancata risposta o mancata rimozione delle criticità rilevate, la divisione competente comunica al richiedente la chiusura del procedimento amministrativo con il rifiuto della domanda, impugnabile con ricorso secondo quanto previsto dal codice della proprietà industriale.

Qualora vi sia una valutazione positiva della domanda di registrazione, la divisione competente pubblica la domanda, unitamente al disciplinare, nell’apposito Bollettino pubblicato sul sito istituzionale della DGPI-UIBM e ne dà notizia al richiedente e per conoscenza alla regione o alle regioni interessate.

Ulteriori disposizioni riguardano la fase di opposizione nazionale (artt. 7-11), la fase di decisione con il successivo inoltro da parte della divisione competente della domanda di registrazione all'EUIPO, l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale che si occuperà della fase di registrazione a livello UE (artt. 12-16) e la procedura di modifica del disciplinare e di cancellazione delle IGP registrate (artt. 17-18). 

Il Capo I del titolo V è dedicato ai controlli e monitoraggio, con l’attribuzione al Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM dei compiti amministrativi di autorità responsabile dei controlli, potendosi avvalere del supporto della Guardia di Finanza, per le attività ispettive e per il monitoraggio del mercato (artt. 19-20).

L'art. 21 del D.Lgs. n. 51/2026 dispone l’estensione delle fattispecie di reato penale dell’art. 517-quater codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) anche ai prodotti artigianali e industriali.

Infine, il provvedimento introduce un articolato sistema di sanzioni amministrative contro usurpazioni, evocazioni, pratiche ingannevoli in materia di IGP, nonché per i casi di violazioni di conformità ai disciplinari di produzione, con sanzioni amministrative che vanno da alcune centinaia di euro a 24.000 euro a seconda delle fattispecie delle violazioni (artt. 22-23).