• Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

15 giugno 2026

La tutela unitaria dei prodotti artigianali e industriali: le nuove direttive di esame adottate dell'EUIPO

Con la Decisione n. EX-26-10, firmata dal Direttore esecutivo João Negrão, il 20 maggio 2026 l’Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale ha adottato le "Direttive relative all'esame delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale". Il provvedimento, in vigore dal 21 maggio 2026, mira a dare piena attuazione al Regolamento (UE) 2023/2411 che, in vigore dal 16 novembre 2023 ed applicabile dal 1° dicembre 2025, ha introdotto per la prima volta un diritto di privativa ed un sistema di protezione unitario a livello UE per i prodotti artigianali e industriali.


Le nuove direttive, strutturate in diverse parti (dalla A alla H), non si configurano come norme vincolanti, bensì come regole di condotta dettate dall’EUIPO per garantire uniformità, coerenza e prevedibilità alle proprie decisioni amministrative. L'Ufficio assume così la veste di autorità competente dell'Unione Europea per la gestione dell'intero ciclo di vita delle IG (registrazione, modifiche, cancellazioni e ricorsi), oltre a gestire il nuovo Registro digitale dell’Unione e a fare da interfaccia con la WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) nel quadro del sistema internazionale dell'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Il nuovo sistema è destinato a sostituire progressivamente le tutele nazionali preesistenti negli Stati membri. A tal proposito, la normativa fissa una data spartiacque: entro il 2 dicembre 2026, la protezione nazionale specifica cesserà e gli Stati membri dovranno comunicare i nomi che intendono salvaguardare a livello europeo, purché già protetti o acquisiti con l'uso prima del 1° dicembre 2025.

Il Regolamento (UE) 2023/2411 ha conferito all'EUIPO il ruolo di autorità centrale competente dell'Unione Europea per gestire l'intero ciclo di vita di tali titoli di proprietà intellettuale: dalla registrazione iniziale alle modifiche dei disciplinari, fino alle procedure di cancellazione e di ricorso. Al fine di rendere operativa la macchina amministrativa, l'Ufficio ha istituito al proprio interno una specifica "Divisione Indicazioni Geografiche" (Divisione IG).

Nelle direttive dell'EUIPO viene stabilito che ogni domanda di registrazione deve obbligatoriamente constare di tre elementi:

  • il disciplinare di produzione, che definisce le condizioni specifiche del prodotto;
  • il documento unico, una sintesi concisa del disciplinare (di massimo 2.500 parole) destinata alla pubblicazione e alla traduzione;
  • la documentazione di accompagnamento, contenente i dati dei richiedenti e delle autorità di controllo.

La prassi delineata descrive due percorsi di deposito: una procedura di "registrazione standard" a doppio livello (che prevede un esame preliminare da parte delle autorità competenti dello Stato membro prima dell'invio all'EUIPO) ed una procedura di "registrazione diretta" gestita integralmente dall'Ufficio per contesti specifici.

Ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 2023/2411, viene sancito un meccanismo transitorio estremamente severo. Entro il termine perentorio del 2 dicembre 2026, ogni forma di protezione nazionale specifica preesistente per i prodotti artigianali e industriali cesserà definitivamente di esistere. Gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare all'EUIPO e alla Commissione i nomi già protetti (o acquisiti con l'uso) che intendono preservare sotto l'ombrello comunitario. In mancanza di tale notifica entro la scadenza, i diritti decadranno e le domande pendenti a livello locale saranno considerate non presentate. Dunque, il sistema delle IG dell'Unione Europea esclude la sopravvivenza di regimi normativi paralleli o concorrenti a livello statale, assumendo così la tutela concessa dall'Ufficio europeo carattere esclusivo su tutto il territorio dell'Unione.

L'EUIPO evidenzia esplicitamente, nelle premesse, che le direttive non costituiscono atti giuridici, bensì "regole di condotta autoimposte mediante una decisione amministrativa". Se da un lato questo ne preserva la flessibilità e l'aggiornamento continuo , dall'altro lascia aperta la questione della loro immediata azionabilità in sede di contenzioso giurisprudenziale, qualora si ravvisassero discrepanze con i regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione.

Secondo quanto previsto nelle direttive, sono ammessi alla tutela non solo i toponimi puramente geografici, ma anche i nomi radicati nella normale prassi commerciale o nel linguaggio comune (es. nomi non geografici storicamente associati a un materiale o a un manufatto). Tuttavia, l'Ufficio si riserva un ampio margine di discrezionalità valutativa, potendo esigere dal richiedente prove documentali esterne ed integrative qualora le ricerche sul web non offrano riscontri immediati.

Con riguardo all'opposizione alla registrazione di un'indicazione geografica, i motivi su cui può basarsi l’opposizione sono indicati nell’articolo 26 del Regolamento (UE) 2023/2411 e possono essere uno o più tra i seguenti:

• la domanda di registrazione di un’indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali non soddisfa i requisiti specifici per la protezione previsti dal Regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;

• la registrazione della domanda di un’indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali è contraria alle norme riguardanti:

  • termini generici quali definiti dall’articolo 42 del Regolamento (cfr. le direttive, parte A, sezione 3, Nome, 4 Termini generici);
  • indicazioni geografiche omonime quali definite dall’articolo 43 del Regolamento (cfr. le direttive, parte A, sezione 3, Nome, 5 Omonimi); oppure
  • conflitti tra indicazioni geografiche e marchi anteriori che godono di notorietà o marchi notoriamente conosciuti che possono indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto, in base a quanto stabilito dall’articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento (cfr. le direttive, parte A, sezione 3, Nome, 6 Conflitto con marchi anteriori);

• la domanda di registrazione di un’indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali pregiudicherebbe l’esistenza di un nome identico o simile utilizzato nella prassi commerciale o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di cui all’articolo 22, paragrafo 7, del Regolamento.

I diritti di proprietà intellettuale sono disciplinati dal principio di territorialità. Pertanto, ai fini della valutazione dei motivi di opposizione alla registrazione, come territorio di riferimento si considera l’UE e la percezione di un determinato termine in ciascuno dei suoi Stati membri; la percezione di tale termine al di fuori dell’UE non è pertinente. Ne consegue che, all’interno dell’Unione Europea, la registrazione di un nome come indicazione geografica è subordinata unicamente alla situazione in essere all’interno dell’UE.

Se l’opposizione si basa su un marchio anteriore che gode di notorietà o su un marchio notoriamente conosciuto (articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del  Regolamento (UE) 2023/2411, ultimo motivo), l’opponente deve dimostrare l’esistenza, la validità e l’ambito di protezione del marchio anteriore e presentare prove della reputazione o della notorietà di detto marchio nell’UE o in uno Stato membro.
Se l’opposizione si basa sull’esistenza e sull’uso nella prassi commerciale di un nome identico o simile, sull’esistenza di un marchio o sull’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato dell’UE o di uno Stato membro da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda [articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento), l’opponente deve presentare prove che dimostrino l’esistenza e l’uso nella prassi commerciale di tale nome, prove dell’esistenza, della validità e dell’ambito di protezione del marchio o prove del fatto che i prodotti si trovano legalmente sul mercato, a seconda dei casi.

Un’opposizione che non contenga alcuna indicazione dei motivi è inammissibile.