• Marchi registrati

14 giugno 2022

Il marchio della Apple “THINK DIFFERENT” é ancora utilizzato come marchio o non é più percepito come tale dal pubblico di riferimento?

Il Tribunale dell'Unione Europea ha deciso in merito ad un caso di presunta decadenza di marchi registrati dalla Apple e recanti il segno denominativo “THINK DIFFERENT”applicando canoni di derivazione giurisprudenziale per dirimere la questione, tra cui quello di verificare se il modo in cui i marchi sono utilizzati sulla confezione dei prodotti consente di concludere che essi siano stati "effettivamente" utilizzati come marchi, vale a dire secondo la loro funzione essenziale di garantire l'identità dell'origine dei prodotti per i quali i marchi sono registrati, e negando, al contempo, che "l'uso effettivo" possa includere l'uso simbolico al solo fine di preservare i diritti conferiti dal marchio.


La Apple Inc. ha ottenuto la registrazione del segno denominativo “THINK DIFFERENT” come marchio dell'Unione Europea, progressivamente il 6 settembre 1999 con il numero 671321, il 18 novembre 1999 con il numero 845461 e l’8 maggio 2006 con il numero 4415063, dopo aver depositato tre domande di registrazione di marchio UE (nel 1997, nel 1998 e nel 2005) presso l’EUIPO (“European Intellectual Property Office” o Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale).

I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, tra i prodotti informatici quali computer, terminali per computer, tastiere, hardware, software e prodotti multimediali, dettagliatamente elencati nella classe 9 dell'Accordo di Nizza.

Il 14 ottobre 2016 l'interveniente, la Swatch AG, ha depositato presso l'EUIPO tre domande di decadenza dei marchi, impugnati sulla base dell'art. 51, par. 1, lett. a), del Regolamento n. 207/2009 (divenuto art. 58, par. 1, lett. a) del Regolamento 2017/1001); in tali ricorsi ha sostenuto che i marchi impugnati non erano stati utilizzati effettivamente per i «prodotti di cui trattasi» per un periodo ininterrotto di cinque anni. 

Apple, in risposta alla richiesta di decadenza, ha addotto elementi, a suo dire, atti a dimostrare l'uso effettivo dei marchi impugnati tra cui il lancio della campagna pubblicitaria "THINK DIFFERENT" nel 1997, i premi ricevuti per tale campagna nonché le spese pubblicitarie e i dati di vendita dagli anni dal 1994 al 2016, fotografie non datate delle etichette apposte sulla confezione di un computer iMac, recanti i marchi impugnati, numerosi articoli di stampa pubblicati tra il 1997 e il 2016 contenenti informazioni sulla campagna pubblicitaria “THINK DIFFERENT”, parodie “THINK DIFFERENT” e la commedia musicale di Broadway “Nerds” ed, infine relazioni annuali per gli anni 2009, 2010, 2013 e 2015.

La divisione di annullamento dell'EUIPO ha revocato i marchi impugnati per tutti i prodotti interessati della classe 9, con effetto dal 14 ottobre 2016, con decisioni del 24 agosto 2018, successivamente impugnate il 17 ottobre 2018 da Apple dinanzi alla Commissione di ricorso dell'EUIPO, che, a sua volta, ha respinto i ricorsi presentati con decisione del 4 novembre 2020.

Nella decisione emerge che la ricorrente per fornire la prova dell'uso effettivo di detti marchi nell'Unione Europea durante i cinque anni precedenti tale data (dal 14 ottobre 2011 al 13 ottobre 2016) ha distinto due periodi di utilizzo dei marchi impugnati, vale a dire, in primo luogo, l'uso dei marchi impugnati in una campagna di marketing dal 1997 al 2000 per computer iMac e, in secondo luogo, l'uso sulla confezione di computer iMac dal 2009, e per tutto il periodo.

Specificamente la quarta Commissione di ricorso ha deciso come di seguito illustrato:

  • per quanto riguarda il primo periodo, ha osservato che la campagna di marketing è anteriore di oltre 10 anni al periodo in questione e non poteva quindi essere presa in considerazione, oltre al fatto che l'uso occasionale dei marchi impugnati sul sito web della ricorrente durante il periodo di riferimento per commemorare personaggi famosi o eventi speciali costituiva un uso isolato ed effimero;
  • per quanto riguarda il secondo periodo, la commissione di ricorso, dopo aver precisato che le prove presentate dalla ricorrente riguardavano solo computer e periferiche per computer della classe 9, ha ritenuto che la prova dell'uso effettivo dei marchi impugnati per tali prodotti non fosse stata fornita, in quanto le immagini prodotte mostravano l'uso dei marchi impugnati in un unico punto della confezione della scatola, in caratteri piuttosto piccoli accanto all'elenco delle specifiche tecniche, aggiungendo che, vista la natura altamente tecnica dei prodotti in questione nonché la lunghezza del testo sulla confezione dei computer iMac, scritto in minuscolo, il pubblico di riferimento percepirebbe gli elementi "pensano diversamente" come un elemento promozionale del messaggio che lo invita a pensare in modo diverso, in altre parole, a “pensare fuori dagli schemi”.

Nel gennaio 2021, la Apple ha proposto dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea tre ricorsi (T-26/21, T-27/21, T-28/21) fondati sull'articolo 263 TFUE contro le decisioni della quarta Commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 novembre 2020 in quanto asseritamente viziate da un'insufficienza di motivazione.

Secondo il Tribunale UE, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, le decisioni impugnate espongono chiaramente i motivi per cui la Commissione di ricorso ha ritenuto che le prove presentate non consentissero di provare l'uso effettivo «come marchio» durante il periodo di riferimento.

Premesso che dalla giurisprudenza comunitaria risulta sussistente un uso effettivo di un marchio quando il marchio è utilizzato secondo la sua funzione essenziale, che è quella di garantire l'identità dell'origine dei prodotti o servizi per i quali è registrato, al fine di creare o preservare uno sbocco per quei beni o servizi e che l'uso effettivo non include l'uso simbolico al solo fine di preservare i diritti conferiti dal marchio, il Tribunale evidenzia che, come illustrano le fotografie della confezione del computer iMac nel fascicolo, gli elementi denominativi «think different» non compaiono sulle etichette apposte sulla confezione della scatola in modo tale da attirare particolarmente l'attenzione del consumatore.

Al contrario, come giustamente rilevato dalla Commissione di ricorso, tali elementi verbali sono collocati sotto le specifiche tecniche dei computer iMac e appena al di sopra del codice a barre in caratteri di dimensioni relativamente ridotte; tale espressione è, inoltre, accompagnata dalla parola «macintosh» della stessa dimensione e scritta con lo stesso carattere.

L’organo giudicante ritiene, quindi, che il modo in cui i marchi impugnati sono utilizzati sulla confezione dei computer iMac non consente di concludere che essi siano stati utilizzati come marchi, vale a dire secondo la loro funzione essenziale di fornire un'indicazione dell'origine commerciale delle merci in questione.

La ricorrente addebita poi alla Commissione di ricorso di non aver tenuto conto dell'elevata attenzione del pubblico di riferimento nel valutare se i marchi impugnati fossero stati effettivamente utilizzati, sostenendo, in particolare, che la Commissione:

  • ha disatteso la giurisprudenza secondo la quale i consumatori prestano un'elevata attenzione all'acquisto di beni durevoli e altamente tecnici e, nel contempo, ne controllano da vicino le specifiche tecniche ed
  • ha erroneamente concluso che il pubblico di riferimento avrebbe trascurato con noncuranza la parte superiore della confezione dei computer iMac che ne mostrano le specifiche.

Secondo il Tribunale UE la ricorrente non ha dimostrato che tale considerazione ha indotto la Commissione di ricorso a ritenere che il consumatore avrebbe esaminato l'imballaggio in ogni dettaglio e che avrebbe prestato particolare attenzione ai marchi impugnati.

Nella parte in cui la ricorrente addebita alla Commissione di ricorso di aver concluso che i marchi impugnati erano privi di carattere distintivo, a giudizio del Tribunale UE tale argomento si fonda su un'errata lettura del testo impugnato delle decisioni, poiché la Commissione non ha negato ai termini «think different» alcun carattere distintivo, ma ha attribuito loro un carattere distintivo «piuttosto debole».

Per questi motivi il Tribunale dell’Unione Europea, con sentenza dell’8 giugno 2022 (cause riunite T‑26/21, T‑27/21 e T‑28/21) respinge i ricorsi presentati dalla Apple Inc. contro le decisioni dell'EUIPO che hanno concluso per la decadenza del segno denominativo “THINK DIFFERENT”.