• Marchi registrati

3 ottobre 2022

L'EUIPO si pronuncia sulla registrabilità come marchio UE di uno slogan

In una recente decisione l'EUIPO si è occupato della registrabilità come marchio UE dello slogan "TAKE FIVE", precisando i limiti alla registrazione di un marchio che sia composto da indicazioni utilizzate come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che invitano ad acquistare i prodotti o servizi.


Secondo costante giurisprudenza, affinché un marchio sia dotato di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, esso deve servire a identificare i prodotti e servizi per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti e servizi da quelli di altre imprese (CGUE 29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, § 66), di modo che il consumatore che acquista i prodotti e servizi designati può ripetere l'esperienza, se essa si rivela positiva, o evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione di un acquisto successivo.

Un marchio deve consentire agli acquirenti dei prodotti o servizi di cui trattasi di distinguerli dai prodotti o servizi di altre imprese, senza procedere a un esame analitico o comparativo e senza prestare particolare attenzione (CGUE 12/02/2004, C-218/01, Perwoll, § 53).  

La registrazione di un marchio composto da indicazioni che siano peraltro utilizzate quali slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che invitano ad acquistare i prodotti o servizi non è esclusa in quanto tale per questa ragione (Tribunale UE 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, § 19; Tribunale UE 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, § 15). Tuttavia, nel caso di tali marchi, occorre esaminare se essi presentino componenti che potrebbero, al di là del loro evidente significato promozionale, consentire al pubblico di riferimento di memorizzare facilmente e immediatamente la sequenza di parole come marchio distintivo per prodotti o servizi specifici. Un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio è distintivo, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, solo se può essere percepito immediatamente come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e dei servizi (Tribunale 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, § 31). Poiché il consumatore di riferimento non è molto attento se un segno non indica immediatamente la provenienza o la destinazione dell'oggetto del suo acquisto, ma gli dà solo un'informazione esclusivamente promozionale e astratta, non si attarderà a cercare nei segni varie possibili funzioni né a memorizzarlo come marchio.  

Il pubblico percepisce un segno come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi. Ciò significa che la valutazione del carattere distintivo non può limitarsi ad una valutazione di ciascun elemento, considerata isolatamente, ma deve, in ogni caso, essere fondata sulla percezione globale del segno da parte del pubblico di riferimento (v., in tal senso, CGUE 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, § 41 e giurisprudenza ivi citata). Ciò non significa, tuttavia, che non si possa iniziare con l'esame di ciascuno dei singoli elementi che compongono il marchio in questione. Può essere utile, nell'ambito della valutazione complessiva, esaminare ciascuno degli elementi costitutivi del marchio di cui trattasi (CGUE 25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform). 

Secondo costante giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio dev'essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento. 

Alla luce di quanto precede, la combinazione di parole "TAKE FIVE" per l'EUIPO (EUIPO 1° settembre 2022, procedimento R 664/2022-1) non può essere considerata idonea a fungere da indicazione dell'origine commerciale dei prodotti rivendicati nel caso di specie. Al contrario, il pubblico di riferimento, costituito dai consumatori finali, vedrà nella sequenza di parole "TAKE FIVE", in relazione ai prodotti della classe 32, esclusivamente una dichiarazione pubblicitaria elogiativa generale e un appello all'acquisto da parte di potenziali clienti. Per l'EUIPO non vi è prova alcuna che il pubblico di riferimento percepisca il segno richiesto al di là del suo evidente contenuto pubblicitario e elogiativo.