• Marchi registrati

9 giugno 2023

Il logo di Batman ha carattere distintivo: la DC Comics vince contro un’azienda italiana che ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE associato al noto personaggio di fantasia

La sola circostanza che i consumatori associno il marchio contestato ad un personaggio fittizio, come Batman, non consente, di per sé, di escludere che tale marchio possa altresì indicare l’origine dei prodotti in questione.


Secondo il Tribunale dell'Unione Europea, come si legge nella sentenza del 7 giugno 2023 (causa T‑735/21), le prove prodotte dai ricorrenti non sono sufficienti a dimostrare che il marchio UE raffigurante un pipistrello in una cornice ovale fosse privo di carattere distintivo alla data di deposito della domanda di registrazione. Per il pubblico di riferimento è tale carattere distintivo che consente di associare i prodotti coperti dal marchio alla DC Comics e di distinguerli da quelli di altre imprese.

Il 1° aprile 1996 la DC Comics, l’editore di Batman, ha presentato all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea per il seguente segno figurativo:

Tale marchio è stato registrato il 2 febbraio 1998. Il 21 gennaio 2019 l'azienda Commerciale Italiana s.r.l. (con sede in Italia) ha depositato presso l'EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell'Unione Europea registrato dalla DC Comics nel 1996.

La domanda di dichiarazione di nullità, riguardante talune classi di prodotti, quali l’abbigliamento e gli articoli di carnevale, è stata respinta dall’EUIPO, prima dalla Divisione di annullamento e, successivamente, dalla Commissione di ricorso.

Con la decisione impugnata dinanzi al Tribunale UE, la Commissione di ricorso ha affermato che la Divisione di annullamento aveva giustamente ritenuto che l'esame della domanda di dichiarazione di nullità dovesse procedere sulla base dei prodotti indicati nel modulo di domanda in cui si chiedeva tale dichiarazione. La Commissione di ricorso ha inoltre ritenuto, confermando il ragionamento della Divisione di annullamento, che, alla luce degli elementi di prova invocati dalla seconda ricorrente, il personaggio di Batman fosse sempre associato al suo editore, la DC Comics (interveniente), e che la seconda ricorrente non aveva dimostrato che, al momento del deposito del marchio contestato, il segno Batman fosse associato ad un'altra origine, o che, prima del deposito, esso fosse stato utilizzato sul mercato dei prodotti di cui trattasi senza che l'interveniente ne avesse dato l'autorizzazione. Essa ha concluso che i consumatori riconoscono l'origine di tale segno e lo considerano come marchio della DC Comics.

La società Commerciale Italiana ed il suo azionista unico, il sig. L.A., chiedono al Tribunale dell’Unione Europea l’annullamento della decisione dell’EUIPO. Gli stessi contestano, in particolare, il carattere distintivo del marchio e sostengono che quest’ultimo è descrittivo, circostanze queste che impediscono la registrazione del marchio e che giustificano, eventualmente, la dichiarazione di nullità dello stesso.

Con la sentenza in esame, il Tribunale respinge il ricorso, ritenendo che la decisione adottata dall’EUIPO sia sufficientemente motivata poiché consente alla società Commerciale Italiana e a al sig. L.A. di comprendere il ragionamento della Commissione di ricorso, nonostante il rinvio, da parte di quest’ultima, ad una parte del ragionamento svolto dalla Divisione di annullamento.

In merito al carattere distintivo del marchio contestato, Il Tribunale UE osserva quanto segue:

  • per carattere distintivo di un marchio si intende che tale marchio consente di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere il prodotto di cui trattasi da quelli di altre imprese;
  • poiché, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, si presume la validità del marchio registrato, spetta al soggetto che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità far valere gli elementi concreti che metterebbero in discussione la sua validità.
  • la sola circostanza che i consumatori associno il marchio contestato a un personaggio fittizio, ossia Batman, non consente, di per sé, di escludere che tale marchio possa altresì indicare l’origine dei prodotti in questione.
  • la commissione di ricorso ritiene che il personaggio di Batman sia stato sempre associato alla DC Comics e che le prove presentate dalla società Commerciale Italiana e dal sig. L.A. non siano sufficienti a dimostrare che così non fosse alla data di deposito della domanda di registrazione o che, a tale data, il marchio venisse associato a un’altra origine commerciale.

In conclusione, secondo il Tribunale UE, l’EUIPO ha correttamente ritenuto che il marchio contestato avesse carattere distintivo e, per quanto riguarda il carattere descrittivo del marchio, va respinto l’argomento sostenuto dai ricorrenti secondo cui il marchio descrive una delle caratteristiche dei prodotti sulla base del rilievo che il personaggio di Batman non potrebbe essere rappresentato senza detto marchio. A parere del Tribunale, i ricorrenti non hanno sufficientemente illustrato la ragione per la quale il marchio sarebbe idoneo a descrivere le caratteristiche del personaggio di Batman e, a fortiori, quelle dei prodotti in questione.