29 agosto 2024
Marchi di particolare interesse e valenza nazionale: i chiarimenti del Ministero sulle modalità di attuazione della procedura di subentro e il loro successivo utilizzo
Con decreto 3 luglio 2024 il Ministro delle Imprese e del Made In Italy ha dettato alcune disposizioni operative riguardanti la tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale.
Il decreto ministeriale, in attuazione di quanto previsto nell'art. 7, comma 5, della legge n. 206/2023, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonchè di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l'estinzione salvaguardandone la continuità.
Si ricorda che l’articolo 7 citato dispone quanto segue:
Art. 7 - Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale
1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dunque, ha il potere di subentrare gratuitamente nella proprietà dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale, nel caso in cui l'impresa titolare chieda di cessare l'attività e non abbia ceduto il marchio. Inoltre, il Ministero può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome se il marchio non è stato utilizzato per almeno cinque anni. Infine, il Ministero ha il diritto di utilizzare questi marchi esclusivamente a favore di imprese, anche straniere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
Il decreto 3 luglio 2024 fornisce indicazioni, particolare, in merito:
- al subentro nella titolarità del marchio,
- al deposito della domanda di registrazione del marchio inutilizzato e
- all’utilizzo del marchio da parte di un’impresa, nazionale o estera, che intenda investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
Per i marchi in parola, inoltre, è previsto l’inserimento in un apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero una volta che quest’ultimo ne abbia acquisito la titolarità mediante la procedura definita con il provvedimento in esame, al fine di garantire la conoscibilità della disponibilità di tali marchi da parte degli operatori economici potenzialmente interessati all'utilizzo degli stessi.