• Brevetti per invenzione

15 novembre 2015

Appunti in tema di brevettabilità del software

di Alberto Contini

Come noto, l’art. art. 45 CPI stabilisce che “non sono considerate invenzioni…i programmi per elaboratore”, precisando poi che tale limite alla brevettabilità è circoscritto “nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne…programmi…considerati in quanto tali”.

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