12 febbraio 2019
Secondo il Tribunale UE il marchio figurativo "Chiara Ferragni" è registrabile come marchio dell'Unione Europea
Il Tribunale UE ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 luglio 2017 (procedimento R 2444/2016‑4), che aveva rifiutato la registrazione del marchio figurativo "Chiara Ferragni" come marchio dell'Unione Europea.
Si tratta della sentenza 8 febbraio 2019 (causa T‑647/17), con la quale il Tribunale UE ha ribaltato la valutazione compiuta dall'EUIPO in merito al rischio di confusione tra il marchio figurativo "Chiara Ferragni" ed il marchio denominativo anteriore "Chiara" registrato nel Benelux.
Nel 2015 alcuni imprenditori italiani hanno presentato dinanzi all'EUIPO domanda per la registrazione come marchio UE, in particolare per alcuni prodotti delle classi 18 e 25 ai sensi della classificazione internazionale di Nizza, del seguente segno da essi utilizzato:
Una società dei Paesi Bassi si è opposta alla registrazione di tale marchio figurativo. L'opposizione era basata sul marchio denominativo anteriore "Chiara", registrato nel Benelux il 29 luglio 2015 con il n. 975272 per prodotti, in particolare, della classe 25 che corrispondono alla descrizione seguente: "Abbigliamento; calzature e cappelleria; costumi da bagno; abbigliamento per lo sport e per il tempo libero".
Con decisione del 31 ottobre 2016 la divisione di opposizione dell'EUIPO ha parzialmente accolto l'opposizione per quanto riguarda "borse, sacche; astucci portachiavi; portamonete [pelletteria]" della classe 18 e tutti i prodotti designati dal marchio richiesto rientranti nella classe 25, con la motivazione che sussisteva un rischio di confusione tra i segni in conflitto. La divisione di opposizione ha respinto il ricorso quanto al resto.
Il 28 dicembre 2016 i ricorrenti hanno proposto un ricorso dinanzi all'EUIPO
Con decisione del 17 luglio 2017, la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso contro la decisione della divisione di opposizione. Anzitutto, essa ha constatato che il pubblico di riferimento era costituito dal grande pubblico dei tre paesi del Benelux, che i prodotti rientranti nella classe 25 per i quali è stata richiesta la registrazione erano identici ai prodotti designati dal marchio Benelux anteriore rientranti nella classe 25 e che i prodotti appartenenti alla classe 18 presentavano con questi ultimi una somiglianza di grado medio. La commissione di ricorso ha poi rilevato, da un lato, che i segni in esame presentavano "un grado medio" di somiglianza visiva, un grado di somiglianza fonetica "al di sopra della media" e che la comparazione concettuale era "neutrale" e, dall'altro, che il marchio anteriore presentava un carattere distintivo intrinseco "normale". Essa ha concluso che sussisteva, pertanto, un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 tra i marchi in conflitto, per quanto concerne i prodotti oggetto del ricorso e rientranti nelle classi 18 e 25, nella mente del pubblico di riferimento con un livello di attenzione medio.
Gli utilizzatori del marchio "Chiara Ferragni", di conseguenza, hanno adito il Tribunale dell'Unione europea chiedendo l'annullamento della decisione dell'EUIPO.
Il Tribunale dell'Unione Europea con la sentenza in esame ha accolto il ricorso osservando quanto segue:
Il consumatore medio percepisce un marchio come un tutt'uno e il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è un marchio complesso, composto tanto da elementi denominativi quanto da elementi figurativi. Esso è, infatti, composto dai due elementi denominativi "chiara" e "ferragni", in caratteri neri stampatello maiuscolo, con le lettere "i" in grassetto, e da un elemento figurativo collocato sopra gli elementi denominativi, consistente in un disegno che rappresenta un occhio azzurro con lunghe ciglia nere. Queste lunghe ciglia assomigliano alle lettere "i" delle parole "chiara" e "ferragni". Il carattere fortemente stilizzato, il colore, la posizione e le dimensioni dell'elemento figurativo sono tali da distogliere l'attenzione del pubblico dall'elemento denominativo, posto, peraltro, nella parte inferiore del marchio richiesto. In sostanza, l'elemento figurativo del marchio richiesto è almeno tanto distintivo quanto gli elementi denominativi di tale marchio, considerati nel loro insieme.
L'EUIPO ha pertanto commesso un errore attribuendo maggior importanza all'elemento denominativo "chiara" rispetto all'elemento figurativo.
Il Tribunale esamina, poi, la somiglianza tra i marchi in conflitto dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale:
Per quanto riguarda la somiglianza visiva, sebbene il marchio denominativo anteriore "chiara" sia ripreso interamente negli elementi denominativi del marchio richiesto "chiara ferragni", l'elemento figurativo di quest'ultimo ha un impatto significativo sull'impressione visiva globale. Quindi, i due segni in conflitto presentano, a tutto concedere, un debole grado di somiglianza visiva. Dal punto di vista fonetico, l'elemento di differenziazione "ferragni", per la sua lunghezza, è foneticamente più importante rispetto all'elemento di somiglianza "chiara", pur essendo posizionato dopo quest'ultimo. Pertanto, i due segni in conflitto presentano un grado di somiglianza fonetica "medio" o addirittura "tenue". Inoltre, che i due segni in conflitto sono diversi sotto il profilo concettuale, dato che il marchio richiesto identifica una determinata persona, mentre il marchio denominativo anteriore si riferisce soltanto a un nome senza individuare una persona specifica.
Alla luce delle predette considerazioni, il Tribunale UE conclude che, nonostante l'identità o la somiglianza tra i prodotti di cui trattasi, le differenze tra i segni esaminati, in particolare sotto il profilo visivo, costituiscono motivi sufficienti per escludere la sussistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico. Infatti, dal momento che i prodotti in questione sono generalmente venduti in negozi self-service, dove l'acquisto si basa principalmente su una scelta visiva, le differenze tra i due marchi escludono che i consumatori possano pensare che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate quando sono venduti con i marchi in conflitto. Pertanto, l'EUIPO ha commesso un errore nel constatare la sussistenza di un rischio di confusione.