20 settembre 2013
Sfruttamento condiviso di marchio: possibilità per il titolare di riprendere l’uso esclusivo del suo marchio
La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 19 settembre 2013 (pronunciata nella causa C-661/11) ha stabilito, nell'interpretare l’articolo 5 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, che
l'articolo in esame osta a che un titolare di marchi, il quale, nell’ambito di uno sfruttamento condiviso con un terzo, aveva consentito l’uso da parte di quest’ultimo di segni identici ai suoi marchi per alcuni dei prodotti rientranti nelle classi per le quali tali marchi sono registrati, e che non vi consente più, sia privato di qualsiasi possibilità di opporre a detto terzo il diritto esclusivo conferitogli dai marchi summenzionati e di esercitare esso stesso tale diritto esclusivo per prodotti identici a quelli del medesimo terzo.