5 giugno 2013
Il riacquisto del marchio ad un prezzo notevolmente più alto rispetto a quello di cessione integra l'abuso di diritto
La cessione del marchio ed il successivo riacquisto del medesimo rappresenta un’operazione contraria ai principi di economicità e, quindi, elusiva, integrando così un “abuso del diritto”, in tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12282 del 20 maggio 2013, con la quale ha cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Perugia che aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima aveva rilevato che due marchi posseduti dalle società controricorrenti erano stati ceduti nel 2004 e che il costo delle royalties, poi pattuite ed esposte in contabilità, per il relativo sfruttamento, nei due anni successivi, ammontava ad un importo notevolmente più alto del prezzo di cessione. Da ciò aveva dedotto l'antieconomicità dell’operazione di cessione dei marchi, nonchè la fittizietà della medesima.
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali.
“Il divieto di abuso del diritto” - spiega la Corte nella sentenza - “si traduce in un principio generale antielusivo, in virtù del quale restava precluso alle contribuenti il conseguimento di vantaggi fiscali, ove ottenuti, come nel caso, mediante l'uso distorto, di strumenti giuridici, - quali la cessione a terzi di marchi a prezzo ridotto e l'immediato successivo acquisto, verso un corrispettivo annuale di gran lunga maggiore, del mero diritto di sfruttamento parziale, - idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici fiscali”.