30 luglio 2014
Istituito il marchio collettivo di qualità denominato “Sistema di qualità di produzione integrata”
Nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014 è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 maggio 2014 - "Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)" - con il quale è istituito il marchio del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata denominato "Marchio SQNPI" che identifica i prodotti agricoli ed agroindustriali, le cui modalità di produzione sono conformi alla norma tecnica della produzione integrata e sono certificate nell'ambito del SQNPI.
Il sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) è stato introdotto dall'art. 2 della L. 3 febbraio 2011, n. 4 (art. 2). La finalità del SQNPI è quella di certificare le produzioni agricole ed agroindustriali, ottenute conformemente alla norma della produzione integrata, che la legge stessa così definisce: "Il sistema di produzione agroalimentare utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi ed a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici".
La legge prevede:
- il regime e le modalità di gestione del sistema;
- la disciplina produttiva;
- il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al sistema;
- l’attuazione di adeguate misure di vigilanza e controllo.
Il sistema informativo del SQNPI comprende i seguenti servizi:
- utilizzo del fascicolo aziendale a supporto della presentazione della domanda di adesione al SQNPI (compilazione e registrazione della domanda di adesione);
- inoltro diretto della domanda di adesione all’Organismo di Controllo scelto dall’azienda per la verifica preliminare e la validazione della stessa;
- registrazione degli esiti delle verifiche condotte dagli Organismi di Controllo sui processi produttivi e di commercializzazione delle aziende che aderiscono al SQNPI
- ricostruzione dei flussi dei prodotti agricoli e agroindustriali nella filiera delle aziende che aderiscono al SQNPI.
In attuazione di quanto previsto dal comma 6, art. 2, della L. n. 4/2011, il decreto in esame, all'art. 8, così dispone:
"E' istituito il marchio del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata denominato "Marchio SQNPI" che identifica i prodotti agricoli ed agroindustriali, le cui modalità di produzione sono conformi alla norma tecnica della produzione integrata e sono certificate nell'ambito del SQNPI. Il marchio del SQNPI è costituito dal simbolo, di forma circolare, composto da un pittogramma che comprende un insieme di elementi, rappresentanti un'ape in volo, su sfondo bianco e verde e dal tipogramma costituito dall'acronimo "SNQPI" e dalla dicitura "QUALITà SOSTENIBILE" disposti all'interno del perimetro del logo. La relativa distinta colorimetrica è riportata nel regolamento d'uso del marchio di cui al successivo art. 10. Il logotipo può essere accompagnato da sigle relative a specifici comparti produttivi e dalle frasi che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definirà in funzione delle decisioni assunte in merito a campagne d' informazione o promozione."
Nell'art. 10 dello stesso decreto si legge:
"Il Mipaaf, proprietario del marchio, provvede alla registrazione presso l'ufficio UAMI quale marchio comunitario, e garantisce tutti gli adempimenti necessari."
Al decreto è infine allegato il Regolamento d'uso del marchio collettivo di qualità denominato "Sistema di qualità di produzione integrata" che individua i soggetti aventi titolo a farne uso e le relative modalità d'esercizio.