• Marchi di forma e marchi tridimensionali

4 dicembre 2023

Il marchio 3D del Cubo di Rubik: la commissione di ricorso EUIPO conferma la non registrabilità

Il Cubo di Rubik, inventato dal professore ungherese di architettura e scultore Ernő Rubik nel 1974, pur essendo uno dei giochi più venduti al mondo, non ha un marchio UE registrato.


Con decisione del 20 ottobre 2023 (procedimento R 850/2022-1), la prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si è pronunciata sulla registrazione del MUE n. 5 696 232 come marchio tridimensionale a colori:


Il marchio è stato depositato il 6 febbraio 2007 per il seguente elenco di prodotti:

  • Classe 28: Giochi, giocattoli, giocattoli e puzzle tridimensionali; giochi elettronici; giochi elettronici tascabili.

La descrizione è la seguente:

Sei superfici sono disposte geometricamente in tre coppie di superfici parallele, ciascuna delle quali è organizzata perpendicolarmente alle altre due coppie caratterizzate (i) da eventuali due superfici adiacenti con colori diversi di colore rosso (PMS 200C *), verde (PMS 347C *), blu (PMS 293C *), arancione (PMS 021C *), giallo (PMS 012C *) e bianco e (ii) ciascuna di tali superfici con una struttura a griglia formata da un bordo uguale; la rappresentazione grafica del marchio mostra due vedute tridimensionali del marchio da un angolo laterale e una vista frontale di ciascuno dei sei lati.

La commissione di ricorso EUIPO ha confermato la decisione della divisione di annullamento respingendo il ricorso proposto in quanto detta decisione avrebbe correttamente ritenuto che il marchio contestato è stato registrato in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 esclude dalla registrazione come marchi dell'Unione Europea i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per conservare un risultato tecnico. 

L'interesse generale sotteso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), del regolamento n. 207/2009 è quello di evitare che il diritto dei marchi conferisca ad un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto. Le norme stabilite dal legislatore mirano alla realizzazione di un sistema di concorrenza sano ed equo (CGUE sentenza 10 novembre 2016, C-30/15 P, CUBES - 3D).

È pacifico tra le parti che il marchio corrisponde alla forma di un puzzle tridimensionale inventato dal sig.  Rubik e commercializzato con successo dagli anni '80 come Cubo di Rubik.

È altresì pacifico tra le parti che la rappresentazione del marchio presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

  • forma di cubo;
  • una griglia nera su ciascun lato del cubo composta da fazzoletti disposti in righe di 3x3;
  • sei colori diversi dei quadrati su ciascun lato del cubo, ossia, rispettivamente, il rosso, il verde, il blu, l'arancione, il giallo e il bianco.

Nella decisione R 452/2017-1 del 19 giugno 2017, la commissione di ricorso ha descritto il risultato tecnico  progettato  dei puzzle tridimensionali in questione come  "quello di un gioco costituito dal completamento di un puzzle di colore tridimensionale a forma di cubo, generando sei facciali di colore diverso. Tale scopo è raggiunto attraverso una rotazione assiale, verticale e orizzontale, di cubi di colori più piccoli, fino a quando i nove quadrati di ciascun viso del cubo mostrano lo stesso colore” (§ 32 della decisione).

Per quanto concerne le tre caratteristiche essenziali sopra indicate, in merito alla forma del cubo e alla struttura della griglia, i giudici dell’Unione Europea hanno già confermato in procedimenti paralleli che esse sono necessarie per ottenere il risultato tecnico dei puzzle tridimensionali in questione. Lo stesso va detto dei colori perché il cubo non funzionerebbe come un puzzle, se tutte e sei le facce avessero lo stesso colore. 

La commissione di ricorso, con la decisione del 20 ottobre 2023 (R 850/2022-1) ha confermato che i diversi colori del cubo sono essenziali per distinguere i diversi lati e per abbinare tutti i quadrati dello stesso colore su ciascun lato del cubo. Ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui si sarebbero potuti scegliere colori alternativi. Ha inoltre respinto l'argomento secondo cui la specifica combinazione di colori del cubo di Rubik aveva acquisito un carattere distintivo e, pertanto, soddisfaceva le condizioni necessarie per essere registrata come marchio poiché funzionava come segno di origine dei prodotti. Ciò è stato respinto sulla base dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il quale stabilisce che la forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico deve essere dichiarata nulla anche se ha acquisito carattere distintivo in seguito all'uso.

 In conclusione, il marchio contestato non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 e, pertanto, non può essere registrato come marchio UE per i prodotti sopra indicati.