2 settembre 2014
Protezione temporanea dei marchi che partecipano ad alcune manifestazioni fieristiche
Con i decreti del 27 agosto 2014 pubblicati sul sito dell'UIBM, il Ministero dello Sviluppo Economico ha esteso la protezione temporanea dei marchi che partecipano alle manifestazioni fieristiche elencate nei decreti e che avranno luogo a Verona e a Milano nelle date indicate.
I marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle predette esposizioni godranno, infatti, della protezione temporanea stabilita dall'articolo 18 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figurano in esposizioni nazionali o internazionali tenute nel territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.
La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di apertura dell'esposizione.
Tra più marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.