• Marchi registrati

23 dicembre 2025

Registrazione del marchio in malafede: il Tribunale di Milano delimita i confini dell’intento abusivo nel rapporto fornitore-distributore

Ai fini della configurabilità della nullità del marchio per registrazione in malafede, ai sensi dell’art. 19, comma 2, c.p.i. e dell'art. 59, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 2017/1001, non è sufficiente la mera conoscenza, da parte del richiedente al momento del deposito, dell’uso di un segno identico o simile da parte di un terzo per prodotti identici o affini. La malafede richiede la prova di un elemento soggettivo caratterizzato dall'intento del richiedente di impedire al terzo la prosecuzione della commercializzazione di prodotti sotto quel segno, agendo in modo non conforme ai canoni della correttezza professionale e della buona fede.

Questo contenuto è riservato agli abbonati. Se già disponi di un accesso valido clicca qui per autenticarti.
In caso contrario è possibile:
- contattare i numeri 06.56.56.7212 o 392.993.6698
- inviare un messaggio WhatsApp al numero 392.993.6698
- inviare una richiesta al servizio clienti
- consultare le formule di abbonamento