2 gennaio 2026
Marchio "SVEVO" e linea "SVEVA": quando l’uso di un nome proprio non costituisce contraffazione
Non integra l'illecito di contraffazione di marchio, né la concorrenza sleale confusoria, l'utilizzo di un nome proprio femminile (nella specie "Sveva") volto ad identificare un singolo modello o una linea di prodotti, qualora tale segno sia costantemente accostato al marchio generale (nella specie "Intimissimi") e non assolva ad una funzione autonoma di indicatore di origine, ma rimanga confinato ad una funzione puramente descrittiva o di specificazione del modello all'interno di una catena distributiva monomarca.
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