2 marzo 2026
Il cavatappi con l’impugnatura che riproduce l'anatomia di una mano umana non può essere tutelato come marchio tridimensionale secondo il Tribunale UE
Ai fini dell’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’art. 7, par. 1, lett. e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001, un segno tridimensionale costituito dalla forma di un prodotto (nel caso di specie, un cavatappi) non può essere registrato come marchio qualora tutte le sue caratteristiche essenziali rispondano esclusivamente ad una funzione tecnica.
L’autorità competente, nell’individuare tali caratteristiche, non deve limitarsi alla sola descrizione fornita dal richiedente, ma può considerare elementi intrinseci e indispensabili alla funzione del prodotto, anche se rappresentati graficamente con linee tratteggiate (come la punta metallica o "verme" del cavatappi) per indicare che non sono oggetto di rivendicazione. Poiché la funzionalità della forma deve essere valutata in relazione al risultato tecnico che il prodotto è destinato a ottenere (l'estrazione di un tappo), la presenza di un manico ergonomico con cavità modellate sull'impronta della mano è considerata una caratteristica dettata dalla necessità di garantire una presa efficace per l'esercizio della forza meccanica, ricadendo così nel divieto di appropriazione monopolistica di soluzioni tecniche tramite il diritto dei marchi.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale dell'Unione Europea con la sentenza 25 febbraio 2026 (caso T-437/25), a seguito del ricorso proposto, sulla base dell'articolo 263 TFUE, dalla Empreinte SAS per chiedere l'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 aprile 2025 (procedimento R 127/2025-2).
Il 20 marzo 2024 la ricorrente ha depositato presso l'EUIPO una domanda di registrazione come marchio UE per il seguente segno tridimensionale:

Il marchio è stato richiesto per i prodotti designati rientranti nella classe 21 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, e corrispondenti alla seguente descrizione: "Cavatappi".
Il 9 aprile 2024, l'esaminatore ha sollevato una prima opposizione alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, per mancanza di carattere distintivo.
Il 22 agosto 2024, dopo aver raccolto le osservazioni della ricorrente, l'esaminatore ha ritirato la prima eccezione e ne ha sollevata una nuova, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento 2017/1001, in quanto il segno per il quale era stata chiesta la protezione consisteva esclusivamente nella forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, per quanto riguarda i prodotti interessati.
Il 21 ottobre 2024 la ricorrente ha presentato osservazioni sull'eccezione sollevata dall'esaminatore.
Con decisione del 19 novembre 2024, l'esaminatore ha respinto la domanda di registrazione.
Il 17 gennaio 2025 la ricorrente ha presentato ricorso all'EUIPO contro la decisione dell'esaminatore.
Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso, in quanto le caratteristiche del segno individuate come essenziali erano dettate dalla soluzione tecnica ottenuta, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento 2017/1001.
Il ricorrente ha deciso di rivolgersi al Tribunale UE chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.
In via preliminare, il Tribunale ha dichiarato inammissibili le richieste della ricorrente volte ad ottenere una sentenza di accertamento (sulla non sussistenza dell'impedimento) o un'ingiunzione all'EUIPO di procedere alla registrazione. Il giudice dell'Unione, nell'ambito del controllo di legittimità ex art. 263 TFUE, può solo annullare o confermare l'atto impugnato, non potendosi sostituire all'amministrazione nelle sue prerogative discrezionali.
Per quanto riguarda la descrizione del segno e l'uso delle linee tratteggiate, il Tribunale ha evidenziato che la "vite" o "verme" del cavatappi (rappresentata graficamente con linee tratteggiate), costituisce, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, un elemento che non doveva essere valutato in quanto non oggetto di protezione. Il Tribunale ha però respinto tale tesi, chiarendo che:
- per analizzare la funzionalità di un segno, le caratteristiche essenziali devono essere valutate in relazione alla funzione tecnica del prodotto reale;
- anche se una parte del prodotto (la vite) è esclusa dalla protezione formale, essa rimane "intrinseca e indispensabile" per comprendere la funzione del manico (l'impugnatura), che deve permettere la trazione verticale e la rotazione.
Il Tribunale UE ha confermato che le caratteristiche identificate come "essenziali" (i solchi per le dita e la forma sinusoidale per il palmo) non hanno una finalità meramente ornamentale o estetica.
Secondo una giurisprudenza consolidata, ciascuno degli impedimenti alla registrazione elencati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 deve essere interpretato alla luce dell'interesse pubblico sottostante. In tale contesto, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), di tale regolamento mira ad impedire che la tutela del marchio si traduca nella concessione di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitaristiche di un prodotto che gli utilizzatori potrebbero ricercare nei prodotti della concorrenza (cfr. sentenza del 18 settembre 2014, Hauck, C-205/13, punti 17 e 18 e giurisprudenza ivi citata).
A tal riguardo, viene ricordato che il divieto, previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento 2017/1001, di registrare come marchio qualsiasi segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico garantisce che le imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti temporali, diritti esclusivi relativi a soluzioni tecniche (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, punto 45), e ciò in quanto la registrazione di un marchio dell'Unione Europea conferisce al suo titolare un diritto esclusivo, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.
Inoltre, limitando l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento 2017/1001 ai segni costituiti "esclusivamente" dalla forma del prodotto "necessaria" per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha giustamente considerato che qualsiasi forma di prodotto è, in una certa misura, funzionale e che sarebbe quindi inappropriato rifiutare la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo fatto che presenta caratteristiche utilitaristiche. Tale disposizione garantisce quindi che venga rifiutata la registrazione solo alle forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio ostacolerebbe quindi realmente l'uso di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, punto 48). La ratio della norma è impedire che il diritto dei marchi crei monopoli perpetui su soluzioni tecniche.
Infine, la sentenza respinge le censure relative alla violazione del diritto ad una buona amministrazione. Il Tribunale ha ribadito che l'EUIPO può sollevare nuovi impedimenti assoluti in qualsiasi momento prima della registrazione, purché sia garantito al richiedente il diritto di essere ascoltato, come effettivamente avvenuto nel caso di specie attraverso lo scambio di osservazioni scritte.
Conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, il diritto ad una buona amministrazione comprende, in particolare, il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio.
Nell'ambito del diritto dei marchi dell'UE, questo principio generale è sancito dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, che stabilisce che le decisioni dell'EUIPO possono essere basate solo su motivi sui quali le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Inoltre, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, una domanda di registrazione può essere respinta solo dopo che al richiedente è stata data la possibilità di ritirare o modificare la domanda o di presentare osservazioni. A tal fine, l'EUIPO informa il richiedente dei motivi del rigetto della registrazione e stabilisce un termine per ritirare o modificare la domanda o presentare osservazioni.
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente è stata invitata a pronunciarsi sul secondo impedimento assoluto alla registrazione, che le era stato notificato il 22 agosto 2024, cosa che essa ha fatto mediante le osservazioni presentate il 21 ottobre 2024. Inoltre, la ricorrente ha preso posizione sul secondo motivo di rigetto nel suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO. Occorre pertanto constatare che la ricorrente non solo ha avuto la possibilità di esprimersi, ma ha anche effettivamente reso noto il suo punto di vista prima dell'adozione della decisione impugnata.
In conclusione, sulla base delle motivazioni esposte, il ricorso proposto è stato respinto dal Tribunale dell'Unione Europea.






