23 giugno 2026
La distinzione tra contraffazione di marchi e modelli industriali: ambito di applicazione dell'art. 474 cod. pen.
L'oggetto materiale del reato di cui all'art. 474 cod. pen. è limitato esclusivamente ai marchi e ai segni distintivi, nazionali o esteri, con espressa esclusione dei modelli e dei disegni industriali che non siano stati registrati o qualificati come marchio figurativo. Ne consegue che la condotta di messa in circolazione di prodotti industriali che costituiscano una mera imitazione del modello o del disegno altrui non può essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen., bensì, ricorrendone i presupposti di fatto e di procedibilità, in quella di cui all'art. 517-ter, comma 2, cod. pen., stante il divieto di estensione in malam partem degli elementi costitutivi della norma incriminatrice.
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