29 aprile 2015
Il marchio costituito da uno slogan pubblicitario è privo di carattere distintivo se percepito come semplice formula promozionale
Nella sentenza del 28 aprile 2015 (causa T-216/14), il Tribunale dell’Unione Europea, respingendo il ricorso presentato dalla Volkswagen AG, ha afferamto che “un marchio costituito da uno slogan pubblicitario deve essere considerato privo di carattere distintivo se è probabile che sia percepito dal pubblico destinatario come una semplice formula promozionale. Tuttavia, tale marchio deve essere ritenuto come dotato di carattere distintivo se, oltre alla sua funzione promozionale, può essere percepito immediatamente dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e dei servizi”.
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