• Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

4 maggio 2013

“Comunicazione comune” dell’UAMI

Nella giornata di ieri è stata pubblicata una rilevante notizia sul sito dell’UIBM.
Questa fa riferimento alla “Comunicazione comune” dell’UAMI,  che a sua volta prende le mosse dal contenuto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19/6/2012 (causa C-307/10).

L’informativa dell’UAMI ha posto chiari paletti sulle modalità di deposito del marchio presso gli Uffici Marchi presenti nell’UE, recependo le indicazioni emerse nella sentenza sopra citata la quale ha statuito che al momento del deposito di un marchio, devono essere indicati “con chiarezza e precisione” i prodotti e/o servizi nell’ambito dei quali si intende tutelare il marchio stesso, evitando di indicare solamente il titolo generale della classe di appartenenza dei prodotti/servizi relativi a quel marchio.

Per ciò che concerne il deposito del marchio in Italia, l’obbligo di indicare in modo chiaro e preciso i prodotti e/o servizi era già vigente da molto tempo, sembra pertanto che la questione non interessi direttamente il nostro paese…

(Fonte: www.uibm.gov.it)