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23 aprile 2016

Marchio anteriore SKY e marchio posteriore SkyTec: secondo il Tribunale UE mancano le condizioni per far valere la preclusione per tolleranza

Finalità della norma sulla "preclusione per tollenza" presente nel regolamento (CE) 26 febbraio 2009, n. 207/2009, è quella di sanzionare i titolari dei marchi anteriori che hanno tollerato l’uso di un marchio UE posteriore per cinque anni consecutivi, essendo al corrente di tale uso, con la perdita delle azioni di nullità e di opposizione nei confronti di detto marchio. Tuttavia, è il titolare del marchio posteriore che deve fornire la prova dell’esistenza di una conoscenza effettiva dell’uso di detto marchio da parte del titolare del marchio anteriore, senza la quale quest’ultimo non sarebbe in grado di opporsi all’uso del marchio posteriore.

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