12 luglio 2022
L’indebita spendita della ragione sociale altrui é un illecito concorrenziale che deve essere devoluto alla Sezione specializzata in materia di imprese
In un recente arresto, la Cassazione ha richiamato l'art. 1 c.p.i., il quale estende l'espressione «proprietà industriale» ad «altri segni distintivi», e l'art. 2 c.p.i., che include nella protezione codicistica anche «segni distintivi diversi dal marchio registrato», «ricorrendo i presupposti di legge», al fine di desumere che l’illecito concorrenziale connotato dall’uso asseritamente illegittimo della ragione sociale altrui sia da considerare «interferente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale» e, per tale motivo, deve ritenersi ricompreso nella competenza per materia della sezione specializzata del Tribunale di merito adito in primo grado.
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