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24 marzo 2026

Il principio di neutralizzazione approda in Italia: la sentenza della Commissione dei ricorsi UIBM sul caso "Gianfranco Ferré"

di Massimo Cimoli

La decisione n. 28/2026 della Commissione dei Ricorsi del 17 febbraio 2026 offre un contributo significativo all’interpretazione del rischio di confusione, applicando in modo chiaro il principio di neutralizzazione elaborato dalla giurisprudenza europea.


Il principio di neutralizzazione, dopo le sue pregevoli applicazioni a livello euro‑unionista, ha fatto il suo ingresso anche in Italia grazie ad una pregevole decisione della Seconda Commissione dei Ricorsi dell’UIBM. Secondo tale principio, in presenza di una forte differenza semantica tra i segni, le eventuali somiglianze visive o fonetiche possono essere neutralizzate, con conseguente esclusione del rischio di confusione. La giurisprudenza europea ha chiarito che ciò avviene quando uno dei segni presenta un significato chiaro, determinato e immediatamente percepibile dal pubblico (Trib. UE, Picaro c. Picasso, T‑185/02; CGUE, C‑361/04 P) e l’altro non abbia un significato analogo o ne possieda uno del tutto diverso (Trib. UE, Les Éditions Albert René / UAMI, C‑16/06).

Nel caso oggetto della decisione, la domanda di marchio “Gianfranco Ferré” nelle classi 7, 11 e 35 era stata opposta dalla società turca FEMAS METAL SANAY, titolare del marchio europeo “FERRE” (senza accento) per le stesse classi.

In primo grado, la Divisione di Opposizione dell’UIBM aveva riconosciuto un rischio di confusione tra i segni e aveva dunque respinto la domanda di registrazione.

In appello, la Commissione ha invece ribaltato tale pronuncia, principalmente, ma non esclusivamente, sulla base del principio di neutralizzazione, ritenendo che la differenza concettuale tra i segni fosse sufficiente ad escludere il rischio confusorio.

Non vi è dubbio che il principio operi con maggiore forza quando uno dei marchi corrisponde al nome o al cognome di un personaggio famoso. I precedenti europei, come Picasso vs Picaro (T‑185/02; CGUE, C‑361/04 P) e il più recente Lemon vs Lennon, confermano questo schema, che trova il suo leading case in Massi vs Messi (T‑554/14). In quest’ultima vicenda, durata ben dieci anni, l’Ufficio di Alicante aveva rigettato la domanda di marchio figurativo MESSI di Lionel Messi sulla base dell’opposizione “Massi”, decisione confermata in appello e, successivamente, solo dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea, il principio de quo veniva applicato in modo chiaro, riconoscendo che la notorietà del calciatore neutralizzava ogni possibile confusione. La Corte di Giustizia confermava poi tale impostazione, respingendo definitivamente l’opposizione “Massi”.

Anche nel caso qui esaminato, il principio è stato esplicitamente richiamato dalla Commissione dei Ricorsi, che ha così ribaltato la decisione della Divisione di Opposizione valorizzando la presenza di un nome personale ampiamente noto in Italia. Il principio opera indipendentemente dall’affinità tra le classi a confronto e si esprime in un meccanismo psico‑fattuale tipico del consumatore medio: il nome di un personaggio ultra‑noto genera immediatamente un’immagine identitaria forte e riconoscibile, che non può essere scalfita dà segni anche molto simili, o quasi identici, riferiti a prodotti o servizi presenti sul mercato.

Il nome‑brand si traduce istantaneamente nell’immagine della persona identificata, non lasciando spazio a segni esterni capaci di interferire con questo meccanismo di riconoscimento del “supernome”, richiamo ideale al “super‑marchio” di precedente fortunata definizione, confermando che il principio di neutralizzazione svincolato dalla connessione merceologica può operare, con particolare efficacia, in presenza di nomi famosi ovvero di super nomi.
 


Avv. Massimo Cimoli
De Simone & Partners S.R.L.