• Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

28 ottobre 2013

Contraffazione: prevale la privacy o la protezione del marchio?

Come riferisce il sito dell'associazione europea che rappresenta gli interessi dei titolari di marchi (Marques), la Corte Suprema tedesca ha recentemente sottoposto una interessante questione al giudizio della Corte di giustizia dell'UE. Il caso riguarda un acquisto, effettuato online sulla piattaforma Ebay, del profumo "Davidoff Hot Water".

Quando l'acquirente si è accorto della contraffazione del prodotto acquistato, esperito ogni altro tentativo di risalire alla fonte, ha chiesto un'indagine sull'identità del venditore, chiedendo informazioni alla banca curatrice della transazione. Dopo varie fasi il caso è arrivato alla Suprema Corte, la quale, avendo accertato la contraffazione, ha ordinato alla banca di rivelare le informazioni richieste sull'identità del venditore. Ma la banca si è opposta alla decisione facendo valere gli obblighi di riservatezza in materia bancaria.
La Corte Suprema, nel suo giudizio, ritiene applicabile al conflitto tra gli obblighi di riservatezza e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'art. 8 punto 3 lett. e) della direttiva 2004/48 (la cd. "Direttiva Enforcement").
Tale articolo recita: "gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà  intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorità  giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà  intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che: (...) e) disciplinano la protezione o la riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali."
Ora la decisione definitiva spetta alla Corte di Giustizia la quale potrà dare una ulteriore definizione della portata dei diritti a tutela della proprietà intellettuale nei confronti di terzi che, altrimenti, non risponderebbero della violazione perpetuata.
Si rinvia al comunicato stampa della Corte Federale tedesca del 17 ottobre 2013.