• Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

7 febbraio 2014

Contraffazione, per la Corte di giustizia la tutela del marchio supera le barriere nazionali

Il caso riguarda l'acquisto di un orologio Rolex effettuato da un cittadino danese su un negozio online cinese. Il pacco, ispezionato dalle autorità doganali danesi, è stato bloccato per sospetta contraffazione.

La Rolex, stabilito che l'orologio era realmente contraffatto, ne ha chiesto la distruzione senza compensazione in applicazione del regolamento doganale n. 1383/2003 (ormai sostituito dal regolamento (UE) 12 giugno 2013, n. 608/2013, in vigore dal 19 luglio 2013 e la cui applicazione è iniziata a decorrere dal 1° gennaio 2014).

Nella causa che ne è seguita, l'acquirente ha sostenuto di aver acquistato l'orologio per uso personale senza alcuna finalità commerciale.

Il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione alla Corte di giustizia in via pregiudiziale.

Ieri la Corte, nella causa C-98/13, si è così pronunciata:

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale su una merce venduta a una persona residente nel territorio di uno Stato membro a partire da un sito Internet di vendita online situato in un paese terzo goda, nel momento in cui tale merce fa ingresso nel territorio di tale Stato membro, della protezione garantita a tale titolare dal predetto regolamento per il solo fatto che detta merce è stata acquistata. A tal fine non è necessario, in aggiunta, che la merce di cui trattasi sia stata oggetto, prima della vendita, di un’offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori di tale medesimo Stato.