• Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

20 giugno 2014

Definiti i simboli dell'Unione Europea per DOP, IGP e STG

Nella G.U. dell'UE del 9 giugno 2014, n. L 179, è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari.

Il regolamento, che entrerà in vigore il 22 giugno 2014, in particolare, definisce nell'allegato i simboli dell'Unione Europea intesi a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle specialità tradizionali garantite, affinché al consumatore siano comunicate le informazioni appropriate, come previsto negli articoli 12, paragrafo 3, e 23, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, i quali stabiliscono che, per i prodotti originari dell'Unione che sono commercializzati come denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o specialità tradizionale garantita, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti debbano figurare sull'etichettatura e le indicazioni o abbreviazioni pertinenti possano figurare sull'etichettatura. A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, il simbolo è facoltativo sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell'Unione.

Tali disposizioni saranno applicabili solo a decorrere dal 4 gennaio 2016.

Tuttavia i regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006, abrogati dal regolamento (UE) n. 1151/2012, prevedevano l'obbligo di menzionare sull'etichettatura dei prodotti originari dell'Unione il simbolo o l'indicazione completa e concedevano la possibilità di utilizzare l'indicazione "specialità tradizionale garantita" sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte al di fuori dell'Unione. Per garantire la continuità tra i due regolamenti abrogati e il regolamento (UE) n. 1151/2012 è necessario considerare l'obbligo di menzionare sull'etichettatura dei prodotti originari dell'Unione i simboli dell'Unione o l'indicazione rispettiva e la possibilità di utilizzare l'indicazione "specialità tradizionale garantita" sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte al di fuori dell'Unione come implicitamente stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e già applicabili.

Pertanto, per garantire la certezza del diritto e tutelare i diritti e i legittimi interessi dei produttori o delle parti interessate, è necessario che le condizioni di utilizzo dei simboli e delle indicazioni sull'etichettatura, come prescritto nei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006, continuino ad essere applicate fino al 3 gennaio 2016.