18 settembre 2017
Utilizzo dell'indicazione di qualità "prodotto di montagna"- Pubblicato in Gazzetta il decreto
Sulla G.U. 13 settembre 2017, n. 214 è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 26 luglio 2017 contenente "Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».
Il provvedimento, in vigore dal 14 settembre 2017, stabilisce che i prodotti agroalimentari delle aree di montagna potranno riportare l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» e disciplina le condizioni di utilizzo dell'indicazione di qualità, i criteri per la concessione della deroga per le operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna e gli adempimenti cui sono tenuti gli operatori.
Utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»
A) Prodotti di origine animale
L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano per i quali sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna e nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione, compresa la stagionatura e la maturazione, ha luogo in zone di montagna.
Inoltre deve trattarsi di prodotti:
- ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone;
- derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone;
- derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
Infine, l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere applicata ai prodotti di cui sopra se la proporzione di mangimi non prodotti in zone di montagna, costituente la dieta annuale ed espressa in percentuale di sostanza secca, non supera:
- il 50% per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti e dai suini;
- il 40% per i ruminanti;
- il 75% per i suini.
I primi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.
B) Prodotti di origine vegetale e dell'apicoltura
Per i prodotti dell'apicoltura l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere applicata se le api hanno raccolto il nettare ed il polline esclusivamente nelle zone di montagna; il dereto tuttavia, prevede che lo zucchero ed altre sostanze zuccherine utilizzate per l'alimentazione delle api non devono obbligatoriamente provenire da zone di montagna.
Con riferimento ai prodotti di origine vegetale l'indicazione può essere applicata solo se le piante sono coltivate nelle zone di montagna.
I prodotti come erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origne animale e vegetale possono provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purchè non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti.
Operazioni di trasformazione al di fuori delle zone di montagna - Deroghe
L'art. 3 del D,M. 26 luglio 2017, in conformità a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2014, prevede che alcune operazioni di trasformazione possano avere luogo al di fuori delle zone di montagna purchè venga rispettata una certa distanza.
In particolare le operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e di spremitura dell'olio di oliva possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purchè gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
Invece, per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari al di fuori delle zone di montagna gli impianti di trasformazione in funzione dal 3 gennaio 2013 devono essere situati ad una distanza non superiore a 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
Adempimenti degli operatori
Gli operatori che intendono utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» o avvalersi delle deroghe per le operazioni di trasformazione al di fuori delle zone di montagna, devono trasmettere, entro 30 giorni dall'avvio della produzione del prodotto di montagna o delle operazioni in deroga, il modulo allegato al presente decreto, debitamente compilato, alla regione ove è situato l'allevamento o l'azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti.