5 giugno 2020
Procedura di esame dinanzi all'EPO: abolizione dell'opzione di rinuncia al diritto di ulteriore comunicazione
In base alla regola 71, paragrafo 3, del regolamento di attuazione della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) riguardante la procedura di esame della domanda brevettuale, l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), quando intende concedere un brevetto europeo, informa innanzitutto il richiedente del testo in cui intende concederlo.
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