• Brevetti per invenzione

29 maggio 2014

In Gazzetta la modifica al Regolamento di Bruxelles con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux

E’ in vigore dal 30 maggio 2014 - per l’applicazione bisognerà attendere il 10 gennaio 2015 - il Regolamento (UE) n. 542/2014 del 15 maggio 2014, recante modifica del Regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L. 163 del 29 maggio 2014.

La modifica del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 (regolamento di Bruxelles), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si è resa infatti necessaria al fine di disciplinare il rapporto tra detto regolamento e l’accordo TUB (l’accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti) ed il trattato della Corte di giustizia del Benelux.

Si ricorda che:

- l’accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti prevede la sua entrata in vigore non anteriormente al primo giorno del quarto mese successivo all’entrata in vigore delle modifiche del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- la Corte di giustizia del Benelux è un'autorità giurisdizionale comune al Belgio, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi, il cui compito è garantire l'applicazione uniforme di regole comuni agli Stati membri del Benelux in diversi settori, tra cui la proprietà intellettuale (in particolare alcuni tipi di diritti relativi a marchi, modelli e disegni). Finora il compito della Corte del Benelux consisteva principalmente nel pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione di tali regole; il protocollo firmato il 15 ottobre  2012 (con il quale è stato modificato il trattato del Benelux) apre la possibilità di estendere le sue competenze per includere competenze giurisdizionali in alcune materie specifiche che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di Bruxelles.

Conseguentemente, sia per l'accordo TUB che per il protocollo al trattato del Benelux si è reso necessario modificare il  regolamento di  Bruxelles, al fine, in primo luogo, di garantire la conformità tra quest'ultimo ed i due accordi, in secondo luogo, di ovviare alla mancanza di regole comuni in materia di competenza nei confronti dei convenuti domiciliati in Stati non appartenenti all'Unione europea.

In particolare, nel Regolamento (UE) n. 542/2014 si legge: 

"Articolo 71 bis
1. Ai fini del presente regolamento, un’autorità giurisdizionale comune a più Stati membri come specificato al paragrafo 2 («autorità giurisdizionale comune») è un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro laddove, in virtù dello strumento che la istituisce, detta autorità giurisdizionale comune eserciti la competenza in materie che rientrano nell’ambito del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, ognuna delle seguenti autorità giurisdizionali è un’autorità giurisdizionale comune:
a) il tribunale unificato dei brevetti, istituito dall’accordo su un tribunale unificato dei brevetti, firmato il 19 febbraio 2013 («accordo TUB»); e
b) la Corte di giustizia del Benelux, istituita dal trattato del 31 marzo 1965 relativo all’istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux («trattato della Corte di giustizia del Benelux»).


Articolo 71 ter
La competenza di un’autorità giurisdizionale comune è determinata come segue:
1) l’autorità giurisdizionale comune è competente laddove, in virtù del presente regolamento, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro che sia parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune siano competenti relativamente a una materia disciplinata da tale strumento;
2) se il convenuto non ha il proprio domicilio in uno Stato membro, e il presente regolamento non conferisce altrimenti una competenza su di lui, le disposizioni del capo II si applicano, se del caso, indipendentemente dal domicilio del convenuto.
Provvedimenti provvisori o cautelari possono essere richiesti a un’autorità giurisdizionale comune anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo;
3) se un’autorità giurisdizionale comune è competente nei confronti di un convenuto a norma del punto 2 in una controversia riguardante la violazione di un brevetto europeo che provoca danni all’interno dell’Unione, detta autorità giurisdizionale può essere altresì competente in relazione ai danni derivanti da tale violazione che si verificano all’esterno dell’Unione.
Questa competenza può sussistere unicamente se, all’interno di uno degli Stati membri parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale, si trovano beni appartenenti al convenuto e se la controversia ha un collegamento sufficiente con tale Stato membro.

Articolo 71 quater
1. Gli articoli da 29 a 32 si applicano laddove siano instaurati procedimenti dinanzi a un’autorità giurisdizionale comune e dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune.
2. Gli articoli da 29 a 32 si applicano laddove, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 83 dell’accordo TUB, siano proposti procedimenti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro parte dell’accordo TUB.

Articolo 71 quinquies
Il presente regolamento si applica al riconoscimento e all’esecuzione:
a) delle decisioni emesse da un’autorità giurisdizionale comune che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune; 
b) delle decisioni emesse dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune, che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro parte di tale accordo.
Tuttavia, qualora il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa da un’autorità giurisdizionale comune siano chiesti in uno Stato membro parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune, qualsiasi disposizione sul riconoscimento e l’esecuzione di tale strumento si applica in luogo delle disposizioni del presente regolamento.".