2 aprile 2024
Protezione del brevetto europeo ex art. 54 c.p.i.: la protezione è attivabile dal momento del deposito della traduzione ma gli effetti della stessa decorrono dal momento della domanda
Il Tribunale di Torino si è pronunciato su un caso riguardante l'interferenza di una macchina predisposta per attuare la selezione di capsule e gestire la loro distribuzione mediante nastro di trasporto con un'altra macchina per l’orientamento di tappi o capsule provvista di una funzione di selezione degli oggetti, per la quale è stata depositata domanda di brevetto europeo ed in riferimento alla quale il titolare ha depositato la traduzione in italiano delle relative rivendicazioni. Il Collegio chiarisce che la tutela giuridica della macchina anteriore non è esclusa dall'applicazione dell'art. 54 c.p.i., ai sensi del quale la protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'UIBM, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni, in quanto tale disposizione disciplina il momento a partire dal quale è possibile far valere la protezione ma non l’ambito della stessa, decorrente dal momento della domanda.
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