11 maggio 2026
Istanza di limitazione della privativa brevettuale su componenti per calcio balilla: ammissibilità anche nel giudizio di appello
Con riferimento alle controversie sulla validità del brevetto, la facoltà del titolare di sottoporre al giudice una riformulazione delle rivendicazioni, ai sensi dell’art. 79, comma 3, del D.Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), è finalizzata a consentire la conservazione della privativa, sia pure con un ambito ridotto, e può essere esercitata in ogni stato e grado del giudizio. Tale istanza è ammissibile anche nel giudizio di appello, pure nel caso in cui il brevetto sia stato dichiarato nullo in primo grado, non costituendo una domanda nuova né un uso improprio dello strumento processuale, ma una piena esplicazione del diritto sostanziale del titolare. Il giudice ha il compito di verificare esclusivamente che la limitazione rimanga entro i confini del contenuto della domanda di brevetto inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal titolo originario.
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