18 maggio 2026
Il principio dispositivo nelle rivendicazioni brevettuali ed i riflessi sulla sufficienza descrittiva dell'invenzione chimico-farmaceutica
Le caratteristiche tecniche inserite dal titolare nelle rivendicazioni assumono carattere limitativo e vincolante, indipendentemente dal loro peso scientifico intrinseco nella caratterizzazione della sostanza. Di conseguenza, l'impossibilità per l'esperto del settore di riprodurre fedelmente anche solo uno dei parametri rivendicati (nel caso di specie, le intensità relative dei picchi di diffrazione dei raggi X su polveri - XRPD) determina l'inevitabile revoca del brevetto per difetto di descrizione, ai sensi degli articoli 100(b) e 83 della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE). Infatti, ai sensi dell'articolo 83 CBE, il titolare ha l'obbligo di descrivere l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perché un esperto del ramo (persona esperta nell'arte) possa metterla in pratica senza indebiti sforzi inventivi.
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