20 luglio 2026
Brevetti europei nel settore chimico: la mera modifica di un processo cosmetico costituisce un'alternativa ovvia se priva di un effetto tecnico dimostrato
Nella valutazione dell'attività inventiva ex art. 56 CBE, la semplice variazione routinaria dei rapporti di miscelazione o la riallocazione di componenti chimici noti in una composizione cosmetica non configurano un'attività inventiva qualora il tecnico del ramo vi possa giungere per tentativi arbitrari o sulla base dello stato dell'arte. Sussiste invece l'attività inventiva qualora la combinazione e la specifica ricollocazione di determinati composti (nella specie, EDTA e acido malico in un componente acido specifico separato dagli altri agenti) non trovi alcun indizio o suggerimento nei documenti della tecnica anteriore, risultando individuabile solo a posteriori conoscendo l’invenzione rivendicata.
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