• Brevetti per invenzione

14 settembre 2026

UPC e tutela brevettuale: la conservazione delle prove non consente all’ufficiale giudiziario o all’esperto di interrogare il personale del presunto contraffattore

L’art. 60 UPCA (Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti) consente l’adozione di misure dirette alla conservazione di ogni prova rilevante rispetto alla presunta contraffazione e non limita tali misure alla documentazione di carattere tecnico, potendo esse comprendere anche documentazione commerciale e promozionale. Tuttavia, la disposizione non attribuisce all'ufficiale giudiziario (bailiff) o all’esperto il potere di interrogare direttamente il personale del convenuto sulle caratteristiche tecniche dei prodotti o dei processi produttivi. Qualora le dichiarazioni del personale siano necessarie per l’acquisizione della prova, l’attività deve svolgersi sotto il controllo della Corte, secondo le garanzie proprie dell’assunzione della prova.

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