29 aprile 2015
Brevetti: secondo la Cassazione tutti gli atti del procedimento contraffattorio costituiscono autonome violazioni dell'art. 473 cod. pen.
Il diretto contraffattore di un brevetto, “il quale continui nel tempo a sfruttare economicamente un'invenzione altrui, realizzando di volta in volta diretti atti di contraffazione, deve parimenti rispondere di quelle condotte e non soltanto della prima di esse. Tutti gli atti di sfruttamento economico e di esecuzione del procedimento devono essere valutati come autonome violazioni dell'art. 473 cod. pen. poste in continuazione tra loro.” Così si è pronunciata la Corte di Cassazione penale nella sentenza n. 15646 del 15 aprile 2015.
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