19 luglio 2013
Oggetto del brevetto: il TRIPS rientra nella politica commerciale UE
L’articolo 27 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), costituente l’allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione n. 94/800/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994), rientra nell’ambito della politica commerciale comune e
della competenza esclusiva dell’Unione europea, così si è pronunciata la Corte di giustizia con sentenza del 18 luglio 2013 (causa C-414/11).
Aggiunge, inoltre, la Corte che il citato articolo 27 - che individua l’oggetto del brevetto (“.. possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale …”) deve essere interpretato nel senso che l’invenzione di un prodotto farmaceutico come il composto chimico attivo di un medicinale può, in assenza di una deroga ai sensi dei paragrafi 2 o 3 di detto articolo, costituire oggetto di brevetto alle condizioni stabilite al paragrafo 1 del medesimo articolo.
Un brevetto che è stato ottenuto a seguito di una domanda rivendicante l’invenzione sia del procedimento di fabbricazione di un prodotto farmaceutico sia del prodotto farmaceutico in sé, ma che è stato rilasciato soltanto per detto procedimento di fabbricazione, non deve essere considerato come esteso, a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo TRIPS, all’invenzione del prodotto farmaceutico.