• Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

14 giugno 2013

Accordo TRIPS: proroga del periodo di transizione per i PMA

Con decisione 10 giugno 2013, n. 2013/285/UE (pubblicata in G.U.U.E. 14 giugno 2013, n. L 162), l'Unione europea ha esposto la sua posizione in seno al Consiglio dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga del periodo di transizione di cui all’art. 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS, per i Paesi membri meno avanzati (PMA).

Dopo che nel 1994 è stato adottato l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), in applicazione dell'art. 66, paragrafo 1, di detto accordo, i Paesi meno avanzati sono stati esonerati dall'adempimento della maggior parte degli obblighi TRIPS per un periodo di dieci anni, che si sommano al periodo iniziale di un anno di esenzione generale per tutti i membri dell'OMC. Il predetto articolo 66 prevede anche la possibilità di accordare ulteriori proroghe di tale periodo su richiesta debitamente motivata. In seguito ad una richiesta specifica dei PMA, tale esenzione è stata debitamente prorogata nel 2005 fino al 1° luglio 2013.

In prossimità della scadenza, Haiti, il 5 novembre 2012, ha presentato, a nome del gruppo dei PMA, una richiesta formale di proroga del periodo di transizione. Anzichè una proroga per un numero specifico di anni, il gruppo dei PMA ha chiesto l'estensione della proroga fino a quando non cesseranno di far parte dei Paesi membri meno avanzati.

L'Unione europea nella decisione in parola ha esposto la sua posizione, ritenendo che, per quanto riguarda la richiesta di proroga del periodo di transizione di cui all’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS per i PMA, fatti salvi gli articoli 3, 4 e 5, i PMA non sono tenuti ad applicare le disposizioni dell’accordo TRIPS, per un periodo da stabilire atraverso il consenso dei membri dell'OMC, o fino alla data in cui cesseranno di far parte dei Paesi membri meno avanzati, qualora la data sia anteriore. Durante tale periodo di proroga i PMA non devono ridurre i livelli già esistenti di tutela della proprietà intellettuale al di sotto di quelli fissati dall’accordo TRIPS.

Inoltre, durante il periodo di proroga deve essere adeguatamente valutato ed identificato il rispettivo livello di attuazione dell’accordo TRIPS nei diversi PMA e deve essere determinato in che modo l’assistenza tecnica ed i programmi di sviluppo di capacità possano essere coordinati, utilizzati e valutati in maniera più efficiente, privilegiando gli aspetti che presentano utilità immediata al fine di consentire un processo di graduale integrazione.