20 ottobre 2026
Il Tribunale di Napoli esclude la sopravvivenza dell’inibitoria anticipatoria non seguita dal giudizio di merito
L’inibitoria cautelare che vieta l’utilizzo di un marchio in associazione con altri segni distintivi, nonché la fabbricazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti recanti tale associazione, costituisce una misura di tutela della proprietà industriale riconducibile all’art. 131 c.p.i., anche quando la condotta contestata sia prospettata come forma di concorrenza sleale parassitaria. Ai sensi dell’art. 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia nella causa C-132/25, la misura cautelare idonea ad anticipare gli effetti della decisione di merito non può conservare indefinitamente la propria efficacia quando il giudizio di merito non sia stato tempestivamente instaurato ed il destinatario ne chieda la revoca o la cessazione degli effetti.
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