31 ottobre 2015
I dati geografici estratti da una carta topografica sono qualificabili come elementi indipendenti di una banca dati e come tali sono tutelabili: la pronuncia della Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia, nella sentenza 29 ottobre 2015 (causa C-490/14), ha afferamto che “l’articolo 1, paragrafo 2, de la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che i dati geografici che terzi estraggano da una carta topografica per la costituzione e la commercializzazione di un’altra carta conservano, successivamente alla loro estrazione, un valore informativo sufficiente per essere qualificati come «elementi indipendenti» di una «banca di dati» ai sensi di detta disposizione”.
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