4 settembre 2013
Esecuzione, rappresentazione o recitazione pubblica di opere: modifica alla legge sul diritto d'autore
L'art. 15, comma 2, della legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), con riferimento all'esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico di opere, è stato modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91 (pubblicato in G.U. 9 agosto 2013, n. 186, ed entrato in vigore il 10 agosto 2013), stabilendo che:
"Non sono considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente: a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero; b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse.".
Lo stesso decreto legge, inoltre, al comma 1 dell'art. 7 ha previsto il seguente credito d'imposta: "Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.".