9 ottobre 2013
Modifica alla legge sul diritto d'autore: convertito in legge il D.L. n. 91/2013
Con la legge n. 112 del 7 ottobre 2013 (pubblicata in G.U. 8 ottobre 2013, n. 236, ed entrata in vigore il 9 ottobre 2013), è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 8 agosto 2013, n. 91 ("Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo") che, con l'articolo 4, ha modificato la legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), in particolare stabilendo - nel testo risultante dalla conversione in legge del decreto - che:
"All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo."."
Pertanto il legislatore, in sede di conversione, anzichè confermare la modifica del secondo comma dell'art. 15 della legge sul diritto d'autore, è intervenuto prevedendo l'aggiunta di un nuovo comma. Conseguentemente il testo dell'art 15, in vigore dal 9 ottobre 2013, è il seguente:
"Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.".