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29 ottobre 2013

Riproduzione dell'immagine, in caso di evento di rilevanza mediatica è legittima anche senza consenso

La Corte di Cassazione, con sentenza del 24 ottobre 2013, n. 24110, ha rigettato il ricorso proposto da un uomo contro la sentenza di appello per ottenere il risarcimento del danno subito per essere stato ripreso, a sua insaputa, dalla televisione durante un servizio Rai sul “gaypride”, mentre si trovava casualmente alla stazione ferroviaria di Milano, luogo di partenza di molti manifestanti.

La Corte al riguardo precisa che l'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui non può considerarsi abusiva quando si ricolleghi a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Infatti, in conformità a quanto disposto dalla L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 1, il concetto di avvenimento o cerimonia di interesse pubblico non possa essere inteso in senso così restrittivo da escludere tutto ciò che non attiene in via immediata e diretta con l'evento stesso; in altre parole, la cerimonia o l'avvenimento non sono soltanto l'evento assunto nella sua limitata dimensione spazio-temporale, dovendosi ritenere ricompresi nella previsione legislativa anche quegli episodi che, pur non integrando in sè l'evento, al medesimo si ricolleghino in modo inequivocabile.

Nella specie, pur svolgendosi la manifestazione in questione nella città di Roma, il radunarsi nella stazione centrale di Milano di una folla di persone pronte a partire per Roma allo scopo di partecipare all'evento indicato costituisce, data l'evidenza e l'immediatezza del collegamento, un fatto di rilevanza mediatica che integra gli estremi di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 1, legittimando la riproduzione dell'immagine anche in assenza del consenso della persona interessata.