27 novembre 2013
Tutela del diritto d'autore online: il parere dell'Avvocato Generale della Corte di giustizia UE
Mentre in Italia il dibattito sulla tutela del diritto d'autore su internet si accende, interviene nella giornata di ieri un autorevole contributo, quello dell'Avvocato Generale della Corte di giustizia UE Pedro Cruz Villalòn, chiamato a esprimersi su una questione di pirateria online (Causa C-314/12).
La Suprema Corte austriaca si è rivolta alla Corte di giustizia per stabilire la compatibilità con il diritto europeo dell'ordine impartito ad un semplice fornitore di accesso a internet (ISP) di rendere inaccessibile ai propri utenti un intero sito internet che diffonde contenuti audiovisivi pirata e quindi di essere considerato a tutti gli effetti un intermediario.
Infatti non è tanto in discussione la possibilità di richiedere tale provvedimento inibitorio in quanto espressamente previsto dalla direttiva 29/2001/CE all'art.8, par.3 ("Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi."), quanto appunto la definizione di intermediario e soprattutto le modalità, l'onere e la responsabilità di quest'ultimo.
Su questi aspetti l'Avvocato Generale si è espresso molto chiaramente:
- “è evidente che l’intermediario che non abbia rapporti contrattuali con chi viola il diritto d’autore non può essere in alcun caso chiamato a rispondere incondizionatamente per porre fine alla violazione” (paragrafo 58 delle Conclusioni).
- occorre "prendere in considerazione la libertà d’impresa del provider", quindi "deve essere realizzato un giusto equilibrio tra la tutela di tali diritti invocabili da parte del provider e il diritto di proprietà intellettuale", per questo motivo "con riguardo ad un divieto di risultato senza menzione delle misure da adottare, prescritto ad un provider, non si può parlare di un siffatto equilibrio" (paragrafi 83-85 delle Conclusioni).
- "non è del tutto escluso che si debba agire in sede giurisdizionale nei confronti del provider, ma l’autore deve perseguire in giudizio direttamente, ove possibile, anzitutto i gestori del sito Internet illegale o i loro provider" (paragrafo 107 delle Conclusioni).
- una concreta misura di blocco relativa ad uno specifico sito Internet ... non è, in linea di principio, sproporzionata per il solo fatto che comporti un impiego di mezzi non trascurabile e, tuttavia, possa essere facilmente aggirata senza particolari conoscenze tecniche" (paragrafo 109 delle Conclusioni).
Come si vede dunque l'Avvocato Generale è guidato, nelle sue Conclusioni, dalla ricerca di un "bilanciamento dei diritti fondamentali delle parti coinvolte, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti e assicurare in tal modo un giusto equilibrio tra tali diritti fondamentali", invitando i singoli Stati a identificare misure necessarie, adeguate ed eque.
Di questo aspetto dovrebbe tener conto dunque anche il dibattito in Italia, non solo quindi in relazione al soggetto preposto all'emanazione dei provvedimenti (AGCOM? Autorità giudiziaria?), ma anche nell'equa ripartizione degli oneri derivanti dalle azioni a tutela del diritto d'autore.